Ordinanza n. 77/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - dell’ordinanza contingibile ed urgente, ex art 54 D.lgs. n. 267/2000 n. 2 del 08.01.2026, adottata dal Sindaco del Comune di Palizzi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Palizzi, adottata ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 267/2000, relativa agli interventi sul muro in calcestruzzo insistente sulla proprietà dei ricorrenti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza contingibile e urgente con la quale il Sindaco ha disposto interventi connessi alla situazione di pericolo derivante da un muro in calcestruzzo presente sulla loro proprietà. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che i ricorrenti non contestano sostanzialmente l’esistenza di un grave pericolo per la pubblica incolumità: hanno infatti dichiarato di avere già richiesto la demolizione del muro, riconoscendone la pericolosità, salvo rimborso della quota di spesa ritenuta spettante agli odierni controinteressati. La domanda cautelare è stata quindi fondata essenzialmente sul pregiudizio economico derivante dall’imputazione degli oneri di esecuzione del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del periculum in mora. Ha ritenuto che il pregiudizio dedotto dai ricorrenti fosse di natura esclusivamente economica e, in quanto tale, risarcibile. Nel bilanciamento cautelare tra l’interesse patrimoniale dei proprietari e l’esigenza di tutelare la pubblica incolumità rispetto a un muro riconosciuto come pericoloso, l’interesse economico è stato ritenuto recessivo. L’ordinanza impugnata resta pertanto efficace nella fase cautelare, senza decisione definitiva sulla legittimità dell’atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
ordinanza contingibile ed urgente
La disposizione costituisce la base normativa dell’ordinanza sindacale impugnata; la sua legittimità non è stata definita nel merito nella presente fase cautelare.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR; il rigetto è stato fondato sulla mancanza del periculum in mora.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare, il pregiudizio esclusivamente economico, in quanto normalmente risarcibile, non integra di regola un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione dell’atto amministrativo.
- Quando il ricorrente riconosce l’esistenza di una situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità e manifesta la volontà di rimuoverla, l’interesse alla tutela della sicurezza pubblica prevale, nel bilanciamento cautelare, sull’interesse meramente patrimoniale a evitare o differire l’imputazione dei costi dell’intervento.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando il danno allegato consiste soltanto nell’esborso economico e non viene dimostrata l’irreversibilità o non risarcibilità del pregiudizio, anche se l’impugnazione riguarda un’ordinanza contingibile e urgente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 837/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 839/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 150/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 151/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 152/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 180/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →