Cassazione Penale, Sentenza n. 27380/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per rapina: 1) vizio di motivazione con riferimento all'identificazione basata su comparazione del profilo genetico, con asserita mancata considerazione dei rilievi già proposti in primo grado; 2) violazione di legge (artt. 62-bis c.p. e 133 c.p.) e vizio di motivazione in relazione al bilanciamento delle circostanze (richiesta prevalenza delle generiche) e alla quantificazione degli aumenti per la continuazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il primo motivo censuri una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, cosa che la Cassazione non può fare salvo indicare carenze decisive nel percorso logico; ha confermato la valutazione dei giudici di merito che il profilo genetico rilevato dalla traccia 'A' era "completo" e risultava concordante con il profilo del ricorrente, superando le obiezioni difensive. Il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato: la determinazione della pena e la valutazione degli aumenti per la continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e la Corte aveva adeguatamente motivato l'applicazione e il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti, richiamando la gravità del fatto e l'assenza di resipiscenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Dispositivo procedurale che ha consentito lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamato per motivare la modalità di celebrazione del procedimento in Cassazione.
Riferimento normativo concernente le circostanze (contestate dal ricorrente nella valutazione delle generiche); la Corte ha ritenuto che la mera deduzione di prevalenza delle generiche non fosse sufficiente a impugnare la discrezionalità di merito senza dimostrare un errore logico o un travisamento dei fatti.
"pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento"
Norma che detta i criteri per la determinazione della pena. La Corte ricorda che, salvo casi di pene molto superiori alla media edittale, è sufficiente che il giudice dia conto dell'uso dei criteri di cui all'art. 133 anche con espressioni generiche: non è sempre richiesta una dettagliata analisi separata di ogni elemento.
Norma che prevede la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende e le spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare l'obbligo di pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- La Cassazione non è luogo per una rivalutazione di merito delle prove: il ricorrente deve indicare specifiche lacune logiche, travisamenti o violazioni delle regole probatorie per ottenere l'accoglimento.
- Le identificazioni basate su comparazione genetica (DNA) sono affidabili quando il profilo è completo e la corrispondenza è totale; per contestarle occorre produrre elementi tecnici concreti (es. contaminazione, errori di laboratorio, profilo parziale) che dimostrino una falla nel procedimento probatorio.
- La determinazione della pena e la graduazione delle circostanze sono in ampia discrezionalità del giudice di merito; una motivazione che richiami l'applicazione dei criteri di art. 133 c.p. con indicazioni sulla gravità, capacità a delinquere o equivalente è generalmente sufficiente, salvo pene manifestamente sproporzionate rispetto alla misura edittale.
- Per impugnare efficacemente questioni di motivazione occorre dimostrare che il percorso logico-argomentativo sia spezzato da omissioni decisive o contraddizioni, non limitarsi a esprimere dissenso sulla valutazione delle prove.
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche (spese processuali e pagamento alla Cassa delle ammende); è quindi importante valutare la forza dei motivi e predisporre motivazioni autosufficienti e circostanziate prima di proporre ricorso in Cassazione.
- Nelle contestazioni tecniche (es. perizie biologiche o scientifiche) è preferibile produrre o indicare chiaramente elementi peritali alternativi o punti specifici di criticità metodologica, poiché la Corte si limita a verificare la coerenza logica e l'aderenza alle fonti di prova richiamate dai giudici di merito.
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