Cassazione Penale, Sentenza n. 22527/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria nella parte in cui è stata determinata la sanzione pecuniaria ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. La società deduceva violazione normativa in relazione al calcolo del numero e dell'ammontare delle quote: contestava che non siano state adeguatamente valutate le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (capitale sociale modestissimo di euro 11.620,26 e bilanci depositati), chiedendo l'applicazione di una sanzione nella misura minima (anche 100 quote) e denunciando la sproporzione della sanzione (rischio di fallimento della società). Sosteneva altresì che la gravità del fatto e il numero delle condotte fossero esigui e non giustificassero la misura applicata di 300 quote da euro 258 ciascuna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello, giudice del rinvio, abbia motivato adeguatamente la determinazione del numero di quote (300): la quantificazione è stata proporzionata alla gravità dei fatti, alla reiterazione (sei truffe), al grado di responsabilità dell'ente (esistenza di un'associazione per delinquere con base operativa nella sede sociale) e all'assenza di comportamenti riparatori. La Corte ha inoltre chiarito che le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente rilevano ai fini della determinazione del valore della singola quota (già fissata al minimo di euro 258), e non per modificare il numero delle quote, che deve essere rapportato agli elementi di gravità e responsabilità. Il ricorso è stato quindi ritenuto generico, aspecifico e manifestamente infondato. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - art. 10
"la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille"; "l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549"
L'art. 10 stabilisce i limiti numerici e quantitativi delle quote: il giudice determina sia il numero di quote sia il valore unitario entro i limiti previsti. La Corte ha ritenuto corretto fissare il valore della quota al minimo (euro 258) in considerazione delle condizioni economiche dell'ente.
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - art. 11
"nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti"; "l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione"
La Corte ha interpretato l'art. 11 nel senso che il numero delle quote è funzione della gravità, della responsabilità e delle condotte riparatorie, mentre le condizioni economiche dell'ente servono a determinare l'ammontare della singola quota per garantirne l'efficacia, non a ridurre necessariamente il numero di quote.
testo non integralmente riportato nella sentenza
L'art. 616 c.p.p. è richiamato per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende (la Corte ha fissato euro 3.000).
Massime di principio
- La determinazione del numero di quote della sanzione ai sensi del d.lgs. 231 va motivata in relazione alla gravità dell'illecito, al grado di responsabilità dell'ente e alla reiterazione delle condotte; l'assenza di motivazione rende possibile il vizio della decisione.
- Le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente influiscono principalmente sulla quantificazione del valore unitario della quota (per assicurare l'efficacia della sanzione), non sul numero di quote che deve rispecchiare l'entità del disvalore dell'illecito.
- Per ottenere una riduzione della sanzione è necessario proporre argomentazioni specifiche e circostanziate: mostrare errori di fatto nella ricostruzione della gravità, contestare la sussistenza o l'entità della reiterazione, dimostrare l'esistenza di attività riparatorie concrete o che l'ente non ha avuto ruolo rilevante nell'evento.
- Le censure generiche che lamentano semplicemente sproporzione, senza indicare elementi di fatto o diritto specifici che dimostrino la carenza motivazionale o l'erroneità della valutazione, sono destinate a essere dichiarate inammissibili o infondate.
- Se la sanzione rischia di causare il fallimento dell'ente, la difesa deve documentare in modo dettagliato tale rischio (bilanci, flussi di cassa, prospetti) e proporre rimedi alternativi o misure progressive, al fine di ottenere una valutazione compatibile con la funzione sanzionatoria e la capacità contributiva.
- In sede di difesa preventiva è opportuno produrre elementi probatori specifici (progetti di risanamento, attività riparatorie, collaborazione con le autorità, documentazione economico-patrimoniale) già in primo grado e ribadirli in appello e, se necessario, in cassazione con censure puntuali sulla motivazione del giudice.
- Quando si impugna la quantificazione della sanzione ex d.lgs. 231, bisogna distinguere chiaramente tra contestazione del numero di quote (esame della gravità e responsabilità) e contestazione del valore della quota (esame delle condizioni economiche); argomentazioni miste e generiche sono meno efficaci.
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