Sentenza n. 13247/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità n. DPF/121 del 13 dicembre 2022 della Regione Abruzzo pubblicato sul BURA Speciale n. 177 in data 14 dicembre 2022 ed avente ad oggetto "D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi -", con il quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Abruzzo per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 13.072,80 a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalla ricorrente; - nonché, per quanto occorrere possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, anche non conosciuto, ivi comprese le deliberazioni di degli Enti del Servizio sanitario regionale con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, ivi inclusi i seguenti: Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019 e la Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022 della ASL 01 Avezzano Sulmona L’aquila; la Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 13/08/2019 e la Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022 della ASL 02 Lanciano Vasto Chieti; la Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019 e la Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022 della ASL 03 Pescara, e la Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019 e la Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022 della ASL 04 Teramo, non notificate alla ricorrente. ed inoltre dei seguenti atti (già oggetto di impugnazione con il ricorso principale) -del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", nonché -di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 , l’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019), nonché l’intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022, nonché ancora l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché la Circolare del Ministero della Salute prot. n.22413 del 29 luglio 2019, recante "Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78". Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Vyaire Medical S.r.l. il 25.7.2023: degli stessi atti gravati col ricorso principale e per la rimessione alla corte costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 8 del decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2023, n. 56, per violazione degli artt. 3 e 24 della Cost.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di quantificazione e richiesta del payback dovuto per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i presupposti atti ministeriali e regionali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione della Regione Abruzzo che aveva quantificato in euro 13.072,80 il payback dovuto per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, disponendone il pagamento e, in caso di mancato versamento, la compensazione con crediti maturati dall'impresa. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, inclusi il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019, le intese intervenute nel 2022, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e gli atti delle aziende sanitarie di validazione del fatturato. Con motivi aggiunti è stata inoltre chiesta la rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 8 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere aderito alla procedura introdotta dall'art. 7, comma 1, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, versando o affermando di avere versato la quota ridotta del 25 per cento dell'importo richiesto, con conseguente rinuncia sostanziale all'interesse alla decisione sul ricorso.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la relativa fattispecie legale richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'attestazione del competente ente regionale o provinciale circa l'avvenuto pagamento, con comunicazione al TAR. Nel caso concreto non risultava depositato né comunicato alcun attestato della Regione Abruzzo. Tuttavia, la dichiarazione della ricorrente di adesione alla procedura di riduzione del debito e di adempimento delle obbligazioni pecuniarie è stata valutata come elemento univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), e dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia, delle sopravvenienze normative e della natura processuale dell'esito.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la disciplina di base degli obblighi di ripiano derivanti dal superamento dei tetti di spesa regionali per i dispositivi medici negli anni 2015-2018.
art. 8 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
È stato impugnato con motivi aggiunti ed è stata prospettata una questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.; la questione non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...
La norma prevede una fattispecie complessa: l'estinzione dell'obbligazione e la cessazione della materia del contendere presuppongono sia il tempestivo versamento della quota ridotta sia l'accertamento regionale o provinciale dell'avvenuto pagamento e la relativa comunicazione al TAR.
il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
La dichiarazione e il comportamento processuale della parte, uniti all'adesione alla procedura normativa di riduzione del debito e all'adempimento delle obbligazioni conseguenti, possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse anche quando non ricorrono i presupposti per la cessazione della materia del contendere.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È la base normativa della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale si perfeziona soltanto quando siano integrati cumulativamente tutti gli adempimenti richiesti dalla legge, compresi quelli posti a carico dell'amministrazione; il solo pagamento o la sola dichiarazione dell'impresa non sono sufficienti se la norma richiede anche un attestato dell'ente pubblico e la sua comunicazione al giudice.
- La mancata integrazione della fattispecie legale di cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando fatti, atti univoci e comportamento processuale della parte dimostrino che essa non ha più interesse alla decisione di merito.
- La dichiarazione di adesione a una procedura normativa transattiva o di definizione agevolata della pretesa amministrativa, accompagnata dall'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti, può costituire un elemento univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale e richiede l'effettiva realizzazione della fattispecie prevista dalla legge; l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ha invece natura processuale e può essere dichiarata sulla base della perdita dell'utilità della decisione, anche senza l'integrale perfezionamento della fattispecie sostanziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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