Cassazione Civile, Ordinanza n. 31815/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale la società correntista aveva chiesto la ripetizione di somme ritenute indebitamente percepite dalla banca per asserita illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda e condannato la banca alla restituzione di una somma, mentre la banca, in appello, aveva sostenuto che la domanda non fosse provata perché la cliente non aveva prodotto tutti i contratti e gli estratti conto necessari e la CTU era stata svolta in modo esplorativo. La corte d’appello aveva accolto l’impugnazione della banca, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta e affermando che il correntista che agisce per ripetizione dell’indebito deve produrre il contratto e gli estratti conto dell’intero rapporto. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 329 c.p.c., sostenendo che la banca avrebbe prestato acquiescenza alla statuizione di primo grado secondo cui la documentazione completa doveva essere prodotta dalla banca; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse escluso l’idoneità degli estratti conto acquisiti senza adeguata motivazione; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la prova dell’indebito potesse essere ricostruita anche tramite raccordi documentali e CTU, senza necessità della sequenza integrale degli estratti conto, potendosi partire dal primo saldo disponibile e utilizzare tutti gli elementi utili emersi in atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, dichiarando assorbiti il primo e il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, nei rapporti bancari, la prova delle movimentazioni e del saldo può essere ricostruita anche con documentazione non integrale e con altri elementi probatori idonei, eventualmente tramite consulenza tecnica d’ufficio, purché la documentazione disponibile consenta indicazioni certe e complete sul saldo iniziale del periodo considerato. La Corte ha inoltre rilevato che, in caso di documentazione incompleta non integrabile altrimenti, il saldo di partenza può essere assunto nel dato iniziale più sfavorevole al cliente risultante dal primo estratto disponibile o dagli estratti intermedi dopo intervalli non coperti. Le spese sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
viene evocato dalla ricorrente per sostenere che la banca avrebbe prestato acquiescenza a una statuizione di primo grado, ma il motivo viene assorbito e la Corte non sviluppa una specifica interpretazione della norma
la prova dei fatti costitutivi della domanda di ripetizione dell'indebito grava sul correntista, ma tale prova può essere fornita anche con documentazione non integrale e con altri elementi idonei a ricostruire i movimenti del conto e il saldo
l'ordine di esibizione non può essere utilizzato per sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio della parte
indica i parametri di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza o del procedimento
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione dell'indebito relativo a un rapporto di conto corrente, il correntista ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ma la prova non richiede necessariamente la produzione della sequenza completa di tutti gli estratti conto se la movimentazione può essere ricostruita con altri documenti o elementi processuali idonei.
- La consulenza tecnica d'ufficio contabile non è un mezzo istruttorio in senso proprio e non può supplire integralmente alla mancanza di prova della parte; tuttavia può essere utilizzata per ricalcolare il saldo sulla base della documentazione già acquisita, quando questa consenta una ricostruzione attendibile e completa del rapporto.
- Se mancano alcuni estratti conto e non è possibile ricostruire il conto con altri documenti rappresentativi delle operazioni, il ricalcolo può partire dal primo saldo disponibile o dal saldo risultante dagli estratti intermedi dopo intervalli non coperti, assumendo come base il dato più sfavorevole al cliente che agisce per la ripetizione.
- L'incompletezza della documentazione bancaria non comporta automaticamente il rigetto della domanda; il giudice di merito deve verificare se gli elementi prodotti consentano comunque una ricostruzione certa delle poste dare-avere e del saldo finale.
Come è indicizzato
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