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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06990/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo l'ordinanza, i primi due motivi contestavano la sussistenza dei presupposti costitutivi del reato, ma riproponevano censure già esaminate e disattese nei gradi di merito. Il terzo motivo deduceva l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha rilevato che, comunque, la prescrizione sarebbe maturata dopo la decisione impugnata e che la questione restava irrilevante a fronte dell'inammissibilità delle altre doglianze.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente ripetitivi di questioni già valutate con motivazione corretta e coerente dai giudici di merito. Quanto al motivo sulla prescrizione, lo ha ritenuto indifferente perché la maturazione del termine sarebbe intervenuta dopo la sentenza impugnata e, in ogni caso, l'inammissibilità delle altre censure impediva ogni ulteriore esame nel merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice contestata per la resistenza opposta dall'imputato ai pubblici ufficiali; la Corte non entra nel merito della qualificazione perché ritiene le censure inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica le conseguenze economiche previste dalla norma, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, senza specifiche novità argomentative, questioni di fatto o di diritto già compiutamente esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logica e coerente.
  • La deduzione della prescrizione è priva di rilievo pratico quando il termine risulti maturato dopo la decisione impugnata e il ricorso sia comunque inammissibile per le altre doglianze.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta l'applicazione automatica delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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