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Sentenza

Sentenza del 24/06/2015 n. 13065 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle entrate ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 388/2000, dell’art. 62 della legge n. 289/2002 e dell’art. 3 della legge n. 212/2000. Ha sostenuto che la mancata trasmissione entro il 28 febbraio 2003 del modello CVS, contenente le informazioni sull’investimento, comportasse la decadenza dal credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate. La CTR del Molise aveva invece ritenuto che l’omissione non determinasse decadenza, anche perché il modello avrebbe avuto finalità statistiche e l’obbligo non avrebbe rispettato il termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR del Molise che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di recupero e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente contro l’avviso. Ha stabilito che l’omessa trasmissione del modello CVS entro il 28 febbraio 2003 comporta la decadenza dal beneficio, anche se il credito era già stato utilizzato e anche se, rispetto alla scadenza, non era stato possibile rispettare il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 3, comma 2, della legge n. 212/2000. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate, in ragione dell’anteriorità della sentenza d’appello rispetto al consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

    il contribuente ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d'imposta, per l'effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione avente a oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell'investimento effettuato (c.d. "modello CVS")

    Il credito d’imposta per gli investimenti agevolati è subordinato non soltanto alla realizzazione dell’investimento, ma anche all’adempimento dell’obbligo informativo previsto dalla legge; l’omissione della comunicazione entro il termine stabilito comporta la decadenza dal beneficio.

  • Art. 62, comma 1, lettera e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289

    il termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione avente a oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell'investimento effettuato (c.d. "modello CVS") essendo il suddetto termine previsto dall'art. 62 cit. a pena di decadenza, e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell'investimento, e non anche all'invio della comunicazione telematica

    Il termine per l’invio del modello CVS è perentorio e la sua inosservanza determina la decadenza. La comunicazione telematica è un requisito autonomo del beneficio, non un adempimento meramente statistico.

  • Art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    Non rileva, dunque che il contribuente abbia già beneficiato del credito e lo abbia utilizzato, nè la circostanza che il provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate che ha approvato il modello di comunicazione sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2

    Nel caso deciso, la mancata disponibilità del termine di sessanta giorni non ha escluso la decadenza prevista per l’omessa comunicazione CVS. La disposizione dello Statuto del contribuente non è stata ritenuta idonea a neutralizzare la conseguenza stabilita dalla disciplina speciale.

Massime di principio

  • Per fruire di un credito d’imposta soggetto a un obbligo informativo previsto dalla legge, può essere necessario sia realizzare l’investimento agevolato sia trasmettere tempestivamente la comunicazione richiesta; l’omissione di quest’ultima può comportare la decadenza dal beneficio.
  • Quando la norma stabilisce espressamente che un termine è previsto a pena di decadenza, il fatto che il contribuente abbia già maturato o utilizzato il credito non elimina, di per sé, le conseguenze dell’omissione.
  • La qualificazione di una comunicazione come informativa o statistica non basta a renderla facoltativa se la disciplina normativa la configura come condizione per conservare l’agevolazione.
  • Nel caso specifico, la mancata possibilità di usufruire del termine di sessanta giorni richiamato dallo Statuto del contribuente non ha impedito l’applicazione della decadenza prevista dalla normativa speciale.

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