Cassazione Civile, Ordinanza n. 19294/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il difensore d'ufficio aveva svolto attività di recupero del proprio credito professionale nei confronti dell'ex assistito, ottenendo anche un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo. Dopo una prima istanza di liquidazione ex art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002 respinta per asserita insufficienza delle iniziative recuperatorie, una seconda istanza fu parimenti respinta. In una terza richiesta di liquidazione venivano riconosciuti i compensi, ma erano escluse, ai fini della liquidazione, le spese per l'istanza ex art. 492-bis c.p.c. e per le ulteriori procedure giudiziarie di recupero del credito. L'opposizione proposta contro tale esclusione fu rigettata dal Tribunale di Milano. Con il ricorso per cassazione il difensore ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 116 d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente negato il rimborso delle spese sostenute per tentare la riscossione del credito professionale, pur trattandosi di attività necessarie e presupposte per ottenere la liquidazione a carico dell'erario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che, ai sensi degli artt. 82 e 116 d.P.R. n. 115 del 2002, il difensore d'ufficio ha diritto, in sede di liquidazione dei propri compensi, anche al rimborso delle spese sostenute per le procedure di recupero del credito nei confronti dell'assistito, quando tali attività siano state infruttuosamente esperite e costituiscano presupposto della liquidazione in surrogazione da parte dello Stato. Il decreto del Tribunale di Milano è stato quindi cassato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, affinché proceda alla liquidazione del compenso tenendo conto anche di tali spese e provveda altresì sulle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Disposizione letta in combinato con l'art. 116 T.U. per riconoscere al difensore d'ufficio la liquidazione dei compensi e degli esborsi necessari connessi alla procedura di recupero del credito professionale.
art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002
La liquidazione a carico dello Stato è subordinata all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito verso l'assistito; proprio perché tale attività è presupposto legale della surrogazione, i relativi costi devono essere rimborsati.
Richiamato come una delle procedure di recupero credito espletate dal difensore e poi non considerate dal giudice di merito ai fini della liquidazione.
Massime di principio
- Il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito le procedure di recupero del proprio credito verso l'assistito ha diritto, nella liquidazione ex art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002, al rimborso anche delle spese sostenute per tali attività recuperatorie, poiché esse sono funzionalmente e strumentalmente connesse alla precedente prestazione professionale resa nell'interesse dello Stato.
- Quando una norma subordina la liquidazione del compenso all'infruttuoso esperimento di una procedura necessaria, il costo di tale procedura non può essere posto definitivamente a carico del professionista, ma deve essere incluso tra gli esborsi rimborsabili dall'erario se l'assistito è incapiente.
- In tema di difesa d'ufficio, un'interpretazione meramente letterale e restrittiva della disciplina tariffaria e del patrocinio non è preferibile quando contrasti con la ratio di garantire l'effettività della difesa e con la funzione presupposta dell'attività recuperatoria.
- L'attività di recupero del credito professionale, pur essendo formalmente svolta nell'interesse del difensore, assume rilievo ai fini della liquidazione pubblica perché rappresenta un passaggio obbligato imposto dalla legge per accedere al pagamento da parte dello Stato.
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