Cassazione Penale, Ordinanza n. 12291/2026 del 31/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (null)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza d'appello che lo aveva condannato per rapina aggravata. Il primo motivo contestava il giudizio di bilanciamento delle circostanze, chiedendo la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. Gli altri motivi censuravano: la sussistenza dell'elemento soggettivo e la mancata individuazione dell'imputato da parte della persona offesa; la ritenuta configurabilità, sul piano oggettivo e soggettivo, del reato di rapina aggravata contestato in concorso; la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo di censure già respinte in appello e gli altri motivi generici e privi di specificità, perché non confrontati in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo riproponeva questioni già esaminate e disattese in appello con motivazione congrua, mentre gli ulteriori motivi erano generici, indeterminati e privi di specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., in quanto non indicavano gli elementi concreti posti a base delle censure né si correlavano alle ragioni della decisione impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. a), b), c), d), c.p.p.
Sono stati richiamati i vizi dedotti nel ricorso, ma la Corte ha escluso la loro decisività perché le censure erano in parte ripetitive e in parte generiche, quindi non scrutinabili nel merito.
Le attenuanti generiche sono state richieste dal ricorrente per ottenere la prevalenza nel bilanciamento e, in subordine, per ridurre il trattamento sanzionatorio; la Corte non è entrata nel merito perché le doglianze erano inammissibili.
Richiamato nella descrizione del fatto come norma sul concorso di persone nel reato contestato.
art. 628, primo comma e terzo comma, c.p.
È la norma incriminatrice della rapina aggravata contestata nel giudizio di merito.
È stata richiamata come aggravante contestata nel reato di rapina aggravata.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte ha ritenuto i motivi di ricorso generici per indeterminatezza e per mancanza di specificità, poiché non correlati in modo puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
È la base della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già proposte in appello e già specificamente disattese con motivazione congrua, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
- La censura è generica e quindi inammissibile quando non individua in modo concreto gli elementi posti a fondamento dell'errore denunciato e non consente al giudice di legittimità un sindacato effettivo sulla motivazione impugnata.
- La specificità del ricorso per cassazione richiede una correlazione diretta tra le ragioni della decisione e le critiche mosse: la mera enunciazione di vizi di legge o di motivazione non basta se manca l'indicazione dei profili effettivamente contestati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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