Cassazione Civile, Ordinanza n. 21652/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
Una società bancaria aveva concesso a una società debitrice un conto corrente e più finanziamenti chirografari, assistiti da fideiussioni omnibus e specifica prestate dal socio amministratore. Ottenuto decreto ingiuntivo contro debitrice e fideiussore, l’istituto creditore, poi incorporato in altra società, agiva in revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace nei propri confronti la vendita con cui il fideiussore aveva trasferito alla sorella la metà di un immobile in comproprietà. In primo grado la domanda revocatoria veniva accolta e respinta la domanda della convenuta volta ad accertare un asserito patto fiduciario; in appello la convenuta soccombente contestava la prova del patto fiduciario e la sussistenza dei presupposti della revocatoria, mentre il fideiussore, intervenuto in appello, deduceva la nullità delle notificazioni degli atti introduttivi del primo grado e il conseguente difetto di contraddittorio. In cassazione il fideiussore ha proposto un unico motivo denunciando nullità della sentenza e del giudizio per violazione degli artt. 143, 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la notificazione ex art. 143 c.p.c. fosse stata eseguita illegittimamente perché egli era ancora anagraficamente residente a Genova e l’ufficiale giudiziario non avrebbe compiuto ricerche adeguate; ha inoltre lamentato omessa pronuncia e motivazione apparente o contraddittoria della sentenza d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. mirassero in realtà a una rivalutazione del merito circa l’adeguatezza delle ricerche compiute dall’ufficiale giudiziario, accertamento non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale, non correttamente dedotto. Ha inoltre escluso l’omessa pronuncia, osservando che la decisione di merito nel senso dell’accoglimento o del rigetto nel merito implica il rigetto implicito dell’eccezione preliminare di nullità della notificazione, e ha negato che la motivazione fosse meramente apparente o sotto il minimo costituzionale. Conseguentemente, essendo inammissibile l’unico motivo, è stato dichiarato inammissibile l’intero ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
notificazione agli irreperibili
è una forma eccezionale di notificazione, legittima solo quando l’impossibilità di individuare residenza, dimora o domicilio del destinatario risulti da ricerche adeguate secondo ordinaria diligenza; in difetto la notificazione è nulla e non inesistente, ma la doglianza deve essere sostanziata nei limiti del sindacato di legittimità.
non vi è omessa pronuncia quando il giudice decida nel merito in modo logicamente incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione preliminare; il vizio attiene a domande ed eccezioni di merito e non a questioni meramente processuali.
la nullità della sentenza per motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione scenda sotto il minimo costituzionale; una motivazione sintetica ma comprensibile non integra il vizio.
art. 111 Cost.
il parametro costituzionale è richiamato per escludere la motivazione solo apparente o meramente assertiva.
la censura è stata ritenuta inammissibile perché, sotto l’apparente veste di violazione di legge e nullità processuale, tendeva a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
richiamato come parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
azione revocatoria ordinaria
richiamato solo come titolo dell’azione proposta nel merito dalla società creditrice per ottenere l’inefficacia dell’atto dispositivo.
Massime di principio
- La notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. richiede una previa e seria attività di ricerca della residenza, dimora o domicilio del destinatario; la relativa valutazione del giudice di merito sull’adeguatezza delle ricerche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipico e non mediante una diversa lettura del materiale istruttorio.
- L’eccezione di nullità della notificazione non impone una pronuncia espressa quando il giudice definisca comunque il merito della controversia in modo incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione, poiché in tal caso l’eccezione deve considerarsi rigettata implicitamente.
- Il vizio di omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni di merito e non si configura per questioni meramente processuali, se il giudice abbia comunque affrontato la controversia con una decisione sul merito.
- La motivazione della sentenza è solo quando sia meramente apparente o sotto il minimo costituzionale; una motivazione sintetica ma comprensibile, che dia conto delle ragioni della decisione, non integra nullità.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito o delle risultanze probatorie, pena l’inammissibilità del ricorso.
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