Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11541/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato destinatario di una sentenza del GIP con applicazione della pena concordata dalle parti per numerose cessioni di sostanze stupefacenti, rientranti nella violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione a cocaina e hashish. Nel ricorso per cassazione ha dedotto l'omessa motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto. La Corte, tuttavia, ha rilevato che il ricorso era stato proposto avverso una sentenza di applicazione concordata della pena fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e quindi era inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che contro la sentenza di applicazione concordata della pena il ricorso è proponibile soltanto nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; poiché il gravame era stato proposto al di fuori di tali ipotesi, non è stato esaminato nel merito il motivo relativo alla qualificazione del fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna, riferita alla detenzione/cessione di stupefacenti; nel caso concreto richiamata per numerose cessioni di cocaina e hashish.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Indica la trattazione de plano del ricorso quando l'inammissibilità è evidente.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita i casi in cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione concordata della pena; fuori da tali casi il ricorso è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione concordata della pena è proponibile soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; al di fuori di tali ipotesi il ricorso è inammissibile.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso risulta immediatamente dal tipo di provvedimento impugnato e dal contenuto delle censure, la Corte può procedere alla declaratoria de plano senza esame del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
  • Le doglianze sulla motivazione della qualificazione del fatto non possono essere esaminate nel merito se l'impugnazione è proposta contro una sentenza di patteggiamento in un caso non consentito dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.