Cassazione Civile, Ordinanza n. 27877/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La pronuncia riguarda un’istanza di correzione di errore materiale proposta contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Il richiedente ha evidenziato che, nel testo della motivazione, in un passaggio dell’ordinanza n. 4932/2023 era stato riportato che il primo e il terzo motivo di ricorso erano "infondati", mentre i paragrafi successivi e il dispositivo risultavano coerenti con l’accoglimento di tali motivi. La controversia originaria atteneva al diniego di rimborso del 90% di imposte versate per gli anni 1990-1992, chiesto in base alle agevolazioni previste per i soggetti residenti nella Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990. Nei motivi di ricorso originari si contestava, da un lato, il mancato riconoscimento della residenza in uno dei comuni colpiti alla data del sisma e, dall’altro, la mancata considerazione dell’attività svolta in Catania quale attività rientrante tra quelle agevolate. L’istanza di correzione chiedeva dunque di sostituire la parola errata nel punto della motivazione per renderla conforme alla decisione effettivamente adottata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l’istanza di correzione di errore materiale, rilevando che non vi era alcun contrasto tra motivazione e dispositivo dell’ordinanza da correggere, poiché la motivazione complessiva e il dispositivo già esprimevano l’accoglimento dei motivi interessati. Ha quindi disposto la correzione del testo dell’ordinanza n. 4932/2023, sostituendo a pagina 5, secondo rigo del paragrafo 6, le parole "sono infondati" con "sono fondati". La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di procedimento di natura amministrativa e privo di una parte soccombente in senso proprio, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
richiamato come base normativa dell’agevolazione fiscale e del rimborso del 90% per i soggetti residenti nella Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato nei motivi originari di ricorso per dedurre violazione di legge
la decisione verte sulla correzione di un errore materiale nella precedente ordinanza
Massime di principio
- Quando il tenore complessivo della motivazione e il dispositivo risultano coerenti tra loro, un’espressione testuale erronea isolata può essere corretta come mero errore materiale senza che ciò implichi contrasto motivazionale.
- La correzione di errore materiale è ammissibile quando risulti evidente, dal contesto della decisione, che una parola è stata scritta in modo difforme dalla volontà effettivamente espressa dal giudice.
- Nel procedimento di correzione dell’errore materiale, se manca una vera soccombenza in senso proprio e la procedura ha natura amministrativa, non si provvede sulle spese.
- Nei giudizi concernenti benefici fiscali legati a eventi sismici e requisiti soggettivi/territoriali, la verifica della ricorrenza delle condizioni agevolative resta un profilo decisivo della controversia originaria.
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