Cassazione Penale, Sentenza n. 17818/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) deducendo il difetto di correlazione tra la richiesta concordata e la sentenza, atteso che nell'accordo tra le parti era stata prevista l'esclusione della recidiva contestata e il Pubblico Ministero aveva prestato il consenso. Nonostante la pena richiesta fosse stata applicata, il G.i.p. ha comunque enunciato e motivato la recidiva infraquinquennale nel dispositivo e nella motivazione, configurando una discrepanza formale e sostanziale rispetto all'accordo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che l'imputato aveva richiesto l'applicazione della pena escludendo la recidiva e che il P.M. aveva acconsentito, ma il G.i.p. aveva comunque ritenuto la recidiva nella motivazione e nel dispositivo. La Corte ha affermato che quando il giudice intenda pervenire a diversa qualificazione giuridica del fatto rispetto all'accordo deve respingere la richiesta e non può accogliere l'accordo applicando però una qualificazione incompatibile. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Monza - Ufficio G.i.p. per nuovo giudizio.
Norme richiamate
applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
Disciplina la procedura di applicazione della pena su richiesta concordata tra imputato e P.M.; il giudice valuta la richiesta ma non può accogliere l'accordo e nel contempo operare qualificazioni incompatibili con esso
forme e contenuto della sentenza di applicazione della pena
Regola la forma della decisione che applica la pena su richiesta e l'obbligo di motivazione; la sentenza deve essere coerente con la richiesta accolta
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
limiti del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena
Consente il ricorso per cassazione solo per alcune specifiche ragioni, tra cui il difetto di correlazione fra richiesta e sentenza e l'erronea qualificazione giuridica del fatto
aumento della pena per effetto della recidiva
Prevede l'incremento della pena in presenza di recidiva; la dichiarazione di recidiva nella sentenza può incidere direttamente sul trattamento sanzionatorio
effetti e conseguenze della recidiva (menzionata in motivazione come possibile conseguenza)
Rilevata la recidiva, possono sorgere effetti aggravanti e ulteriori conseguenze sul calcolo della pena; la Corte ha considerato che la dichiarazione della recidiva, se contrastante con l'accordo, può avere ripercussioni rilevanti
Giurisprudenza: Sez. 6, ord. n. 21891 del 08/07/2020
distinzione tra errore materiale e valutazioni di merito
Citata per escludere che la indicazione della recidiva potesse qualificarsi come mero errore materiale
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019 (Lamberti)
interpretazione di 'erronea qualificazione del fatto' in sede di cassazione
Precisazione che l'erronea qualificazione può essere dedotta in cassazione se emerge con immediatezza dalla contestazione o dalle ragioni fondanti la qualificazione
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 40797 del 19/04/2013 (Traini)
quando il giudice ritenga di dover pervenire a diversa qualificazione giuridica del fatto, deve respingere la richiesta
Principio che il giudice non può modificare l'imputazione o applicare una qualificazione non prevista dall'accordo, dovendo invece respingere la richiesta concordata
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020 (Kassimi)
rilevanza della recidiva ex art. 99, comma quarto, come possibile conseguenza
Richiama l'attenzione sulle conseguenze pratiche della statuizione di recidiva anche quando la pena concordata è stata applicata
Massime di principio
- Se nell'accordo di applicazione della pena le parti escludono una circostanza (es. la recidiva) e il P.M. acconsente, il giudice non può accogliere l'accordo e contemporaneamente dichiarare la circostanza esclusa; in tal caso sussiste difetto di correlazione tra richiesta e sentenza.
- Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena è ammesso limitatamente a specifici motivi (tra cui il difetto di correlazione e l'erronea qualificazione): tali censure vanno formulate evidenziando l'incompatibilità della decisione con l'accordo.
- Quando il giudice intenda adottare una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella presupposta dall'accordo, deve respingere la richiesta di applicazione della pena su concordato e non può semplicemente accoglierla cambiando elementi essenziali (es. dichiarando la recidiva).
- La presenza di una discrepanza formale (pena applicata ma presenza di enunciazione di recidiva nel dispositivo o nella motivazione) giustifica l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio, poiché la contraddizione può avere effetti sostanziali sul regime sanzionatorio.
- In casi simili la difesa dovrebbe far esplicitare e verbalizzare chiaramente nell'accordo e nel procedimento l'esclusione di elementi come la recidiva e, se il giudice inserisce affermazioni contrastanti, proporre tempestivamente i mezzi di impugnazione consentiti (anche in Cassazione nei limiti dell'art. 448 c.p.p.).
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