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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17818/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) deducendo il difetto di correlazione tra la richiesta concordata e la sentenza, atteso che nell'accordo tra le parti era stata prevista l'esclusione della recidiva contestata e il Pubblico Ministero aveva prestato il consenso. Nonostante la pena richiesta fosse stata applicata, il G.i.p. ha comunque enunciato e motivato la recidiva infraquinquennale nel dispositivo e nella motivazione, configurando una discrepanza formale e sostanziale rispetto all'accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che l'imputato aveva richiesto l'applicazione della pena escludendo la recidiva e che il P.M. aveva acconsentito, ma il G.i.p. aveva comunque ritenuto la recidiva nella motivazione e nel dispositivo. La Corte ha affermato che quando il giudice intenda pervenire a diversa qualificazione giuridica del fatto rispetto all'accordo deve respingere la richiesta e non può accogliere l'accordo applicando però una qualificazione incompatibile. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Monza - Ufficio G.i.p. per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)

    Disciplina la procedura di applicazione della pena su richiesta concordata tra imputato e P.M.; il giudice valuta la richiesta ma non può accogliere l'accordo e nel contempo operare qualificazioni incompatibili con esso

  • art. 447 cod. proc. pen.

    forme e contenuto della sentenza di applicazione della pena

    Regola la forma della decisione che applica la pena su richiesta e l'obbligo di motivazione; la sentenza deve essere coerente con la richiesta accolta

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    limiti del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena

    Consente il ricorso per cassazione solo per alcune specifiche ragioni, tra cui il difetto di correlazione fra richiesta e sentenza e l'erronea qualificazione giuridica del fatto

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    aumento della pena per effetto della recidiva

    Prevede l'incremento della pena in presenza di recidiva; la dichiarazione di recidiva nella sentenza può incidere direttamente sul trattamento sanzionatorio

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    effetti e conseguenze della recidiva (menzionata in motivazione come possibile conseguenza)

    Rilevata la recidiva, possono sorgere effetti aggravanti e ulteriori conseguenze sul calcolo della pena; la Corte ha considerato che la dichiarazione della recidiva, se contrastante con l'accordo, può avere ripercussioni rilevanti

  • Giurisprudenza: Sez. 6, ord. n. 21891 del 08/07/2020

    distinzione tra errore materiale e valutazioni di merito

    Citata per escludere che la indicazione della recidiva potesse qualificarsi come mero errore materiale

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019 (Lamberti)

    interpretazione di 'erronea qualificazione del fatto' in sede di cassazione

    Precisazione che l'erronea qualificazione può essere dedotta in cassazione se emerge con immediatezza dalla contestazione o dalle ragioni fondanti la qualificazione

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 40797 del 19/04/2013 (Traini)

    quando il giudice ritenga di dover pervenire a diversa qualificazione giuridica del fatto, deve respingere la richiesta

    Principio che il giudice non può modificare l'imputazione o applicare una qualificazione non prevista dall'accordo, dovendo invece respingere la richiesta concordata

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020 (Kassimi)

    rilevanza della recidiva ex art. 99, comma quarto, come possibile conseguenza

    Richiama l'attenzione sulle conseguenze pratiche della statuizione di recidiva anche quando la pena concordata è stata applicata

Massime di principio

  • Se nell'accordo di applicazione della pena le parti escludono una circostanza (es. la recidiva) e il P.M. acconsente, il giudice non può accogliere l'accordo e contemporaneamente dichiarare la circostanza esclusa; in tal caso sussiste difetto di correlazione tra richiesta e sentenza.
  • Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena è ammesso limitatamente a specifici motivi (tra cui il difetto di correlazione e l'erronea qualificazione): tali censure vanno formulate evidenziando l'incompatibilità della decisione con l'accordo.
  • Quando il giudice intenda adottare una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella presupposta dall'accordo, deve respingere la richiesta di applicazione della pena su concordato e non può semplicemente accoglierla cambiando elementi essenziali (es. dichiarando la recidiva).
  • La presenza di una discrepanza formale (pena applicata ma presenza di enunciazione di recidiva nel dispositivo o nella motivazione) giustifica l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio, poiché la contraddizione può avere effetti sostanziali sul regime sanzionatorio.
  • In casi simili la difesa dovrebbe far esplicitare e verbalizzare chiaramente nell'accordo e nel procedimento l'esclusione di elementi come la recidiva e, se il giudice inserisce affermazioni contrastanti, proporre tempestivamente i mezzi di impugnazione consentiti (anche in Cassazione nei limiti dell'art. 448 c.p.p.).

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