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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09765/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato l'ordinanza/sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio mediante concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Deduceva, con un primo motivo, violazione di legge per avere il giudice di merito erroneamente qualificato la richiesta come concordato in appello, sostenendo che né lui né il difensore avevano rinunciato ai motivi di impugnazione e che l'accordo con il pubblico ministero riguardava soltanto la misura della pena, non anche gli altri motivi di appello. Con un secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione dell'aumento per l'aggravante, ritenuta superiore a quella fissata in primo grado e dunque in violazione del divieto di reformatio in peius; sosteneva che la Corte d'appello non potesse ridefinire l'aumento circostanziale sulla base di una diversa costruzione del reato, non essendo mutata la contestazione originaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha osservato che dalla sentenza impugnata risultava che all'udienza le parti avevano concordato sull'accoglimento dei motivi di appello e sulla pena finale, sicché l'adesione al concordato implicava acquiescenza rispetto ai motivi diversi da quello sul trattamento sanzionatorio. Ha inoltre affermato che la riformulazione della pena e dell'aumento circostanziale frutto dell'accordo tra le parti non integra violazione del divieto di reformatio in peius, poiché il giudice si limita a verificare la legalità complessiva della pena, in un quadro derivante da accordo novativo tra le parti e non da iniziativa officiosa del giudice. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi

    il concordato in appello richiede un accordo delle parti sull'accoglimento dei motivi di appello e la rinuncia agli altri motivi; il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del procuratore generale o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come parametro del divieto di reformatio in peius; la Corte afferma che non è violato quando la nuova determinazione della pena deriva dall'accordo delle parti nel concordato in appello.

  • art. 132 c.p.

    richiamato dal ricorrente per la commisurazione della pena; la Corte lo considera irrilevante ai fini della censura, poiché la determinazione della pena era stata oggetto di accordo tra le parti.

  • art. 133 c.p.

    richiamato dal ricorrente per i criteri di commisurazione; non rileva autonomamente nel caso deciso, essendo stata la pena definita per concordato.

  • art. 80, comma 2, c.p.

    richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla quantificazione dell'aumento circostanziale; la Corte esclude che la sua applicazione, nel caso di pena concordata, comporti una violazione di legge imputabile al giudice.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato in giurisprudenza citata come tema non deducibile nei ricorsi avverso sentenze ex art. 599-bis, salvo l'eccezione della prescrizione maturata prima della pronuncia.

  • art. 589 c.p.p.

    richiamato come forma procedurale per la richiesta delle parti nel concordato in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per contestare vizi che incidono sulla formazione della volontà delle parti di aderire all'accordo, sul consenso del pubblico ministero o sul contenuto della decisione del giudice rispetto all'accordo stesso.
  • Le doglianze relative a motivi di appello rinunciati non sono deducibili in cassazione dopo la definizione del giudizio ex art. 599-bis c.p.p., poiché l'adesione al concordato comporta acquiescenza sui motivi non coltivati.
  • La determinazione della pena frutto di accordo tra le parti non integra violazione del divieto di reformatio in peius, poiché il giudice non introduce unilateralmente un trattamento sanzionatorio più grave ma si limita a verificare la legalità complessiva della sanzione concordata.
  • Avverso la sentenza resa all'esito del concordato in appello resta deducibile l'omessa dichiarazione di prescrizione maturata prima della pronuncia, ma non le censure che attengono soltanto alla misura della pena se non si traducono in illegalità della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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