Cassazione Penale, Ordinanza n. 06435/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull'identità o qualità personali proprie o di altri. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di norme processuali e vizio di motivazione, contestando in particolare l'erronea valutazione dell'audizione del teste Ciccolella. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché aspecifica e sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e respinte in appello; inoltre il ricorso non si confrontava con l'iter argomentativo della sentenza impugnata, fondato anche su complessive risultanze peritali e sulla diversa valorizzazione della prova assunta in appello ex art. 603 c.p.p. e in sede di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p.
Norme richiamate
È il reato per cui l'imputato era stato condannato e la cui decisione di merito è rimasta ferma per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
I criteri di valutazione della prova richiamati dal ricorrente sono stati ritenuti parametri del vizio di motivazione, non della violazione di legge processuale o penale.
La giurisprudenza richiamata chiarisce che l'esito favorevole all'imputato della prova assunta in appello non vincola il giudice all'assoluzione.
La Corte ha valorizzato il fatto che la sentenza impugnata aveva dato conto della prova integrativa disposta dal giudice e della sua lettura nel quadro complessivo delle risultanze istruttorie.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: una censura meramente riproduttiva di doglianze già dedotte in appello è inammissibile.
- La deduzione di violazione dell'art. 192 c.p.p. non coincide con una violazione di legge autonoma, ma integra di regola una censura sul vizio di motivazione, da articolare in termini di manifesta illogicità o contraddittorietà.
- L'esito favorevole all'imputato di una prova assunta in appello non impone automaticamente l'assoluzione, poiché il giudice conserva il libero convincimento, nel rispetto solo dei limiti delle prove inutilizzabili o vietate.
- La valutazione della prova integrativa o officiosa deve essere contestata confrontandosi con l'intero compendio probatorio e non con il singolo elemento isolatamente considerato.
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