Cassazione Civile, Ordinanza n. 28491/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un giudizio promosso nel 2000 da un avvocato per ottenere la liquidazione dei compensi dovutigli per l'attività difensiva prestata in favore di una società davanti a due tribunali. La società aveva proposto domanda riconvenzionale per asseriti danni da negligenza professionale. In primo grado il tribunale aveva liquidato il compenso base e aveva aggiunto una maggiorazione del 30% per l'impegno professionale; in appello, a seguito dell'impugnazione della società, la Corte territoriale aveva ridotto la maggiorazione al 10% e l'aveva ricalcolata sul compenso complessivo di euro 36.145. Il professionista aveva poi chiesto la correzione di un preteso errore materiale, sostenendo che la Corte d'appello avesse dovuto considerare, per la base di calcolo, i valori medi dello scaglione tariffario e non quelli minimi, e che la liquidazione fosse contraddittoria tra motivazione e dispositivo. Rigettata l'istanza di correzione, il professionista ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 156, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 346 c.p.c., perché l'istanza di correzione non sarebbe un motivo di gravame; ha inoltre sostenuto che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado, far prevalere la motivazione e procedere a nuova liquidazione dei compensi applicando i parametri medi dello scaglione di valore indicato. A sostegno ha richiamato un precedente di legittimità sulla prevalenza della motivazione sul dispositivo in caso di contrasto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha osservato che la liquidazione del compenso base effettuata dal tribunale non presentava, in concreto, una contraddizione tra motivazione e dispositivo tale da giustificare la correzione di errore materiale; inoltre tale liquidazione era divenuta intangibile perché non impugnata dal professionista. Ha poi rilevato che la Corte d'appello, accogliendo solo in parte l'impugnazione della società, aveva legittimamente ridotto la sola percentuale di maggiorazione, ricalcolandola sull'importo già definitivamente liquidato, senza modificare la base di calcolo, altrimenti incorrendo in violazione del divieto di reformatio in peius. Quanto al parametro tariffario, la Corte ha richiamato l'art. 6 del d.m. 55/2014, nella formulazione ratione temporis, ribadendo che per le controversie di valore superiore a euro 520.000 l'aumento percentuale è solo eventuale e comunque non fisso, per effetto delle espressioni 'di regola', 'può' e 'fino'. Ne ha tratto la conclusione che non vi era un contrasto inequivoco tra motivazione e dispositivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per sostenere la correzione dell'errore materiale; la Corte esclude che nel caso vi fosse un errore materiale correggibile.
Richiamato dal ricorrente per affermare che l'istanza di correzione non costituisce motivo di gravame; la Corte non accoglie la censura perché nega in radice l'esistenza dell'errore dedotto.
"di regola"; "può"; "fino"
La disposizione, nel testo applicabile ratione temporis, consente incrementi percentuali progressivi e non impone né l'aumento né una misura fissa del 30%; il giudice può applicare aumenti inferiori.
Nel provvedimento di merito era stato richiamato in modo non pertinente per la liquidazione dei compensi; la Corte osserva che il richiamo corretto sarebbe stato all'art. 6 per le controversie di valore elevato.
Menzi0nato solo per indicare che la versione applicabile era quella anteriore alla modifica successiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle cause di valore elevato, il sistema tariffario forense prevede incrementi percentuali solo tendenziali e non obbligatori: l'uso di espressioni come 'di regola', 'può' e 'fino' esclude che il giudice sia vincolato a un aumento fisso nella misura massima.
- La correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per rimettere in discussione una statuizione ormai coperta da intangibilità perché non impugnata; se la doglianza investe il merito della liquidazione, essa richiede un valido mezzo di impugnazione.
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo rileva solo se è effettivo e inequivoco; non è configurabile quando il contenuto decisorio consenta una lettura coerente della base di calcolo e della percentuale applicata.
- In sede di impugnazione, il giudice non può riformare in peius una statuizione oltre i limiti devoluti dal gravame; la riduzione può riguardare solo l'aspetto investito dall'appello, non anche la parte rimasta ferma per mancata impugnazione.
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