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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29075/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Frosinone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, il ricorrente ha denunciato un vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato perché non fosse possibile riqualificare il fatto nella fattispecie più lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. La censura era quindi diretta a ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto e, correlativamente, un trattamento sanzionatorio più favorevole. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, assertivo e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la lieve entità valorizzando sia il dato quantitativo (426 dosi di cocaina e 21 dosi di hashish) sia il fatto che la condotta fosse stata posta in essere mentre l'imputato era sottoposto alla detenzione domiciliare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era manifestamente infondato per difetto assoluto di specificità e perché non si misurava con la ratio decidendi della sentenza di appello, la quale aveva escluso la minima offensività della condotta sulla base delle modalità del fatto, della quantità di sostanza detenuta e del contesto in cui l'azione era stata posta in essere. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990

    Richiamato quale norma incriminatrice base per la condanna confermata in appello; il fatto è stato ritenuto rientrante in tale fattispecie più grave e non nella ipotesi lieve.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    La difesa invocava la riqualificazione del fatto nella fattispecie autonoma di lieve entità; la Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti per tale riqualificazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non va applicata solo se manca ogni profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sezioni Unite Murolo

    Richiamate quale precedente di legittimità sul requisito della specificità del motivo di ricorso e sulla necessità di un confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica e deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata; un motivo meramente assertivo o generico è inammissibile.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti non può fondarsi su affermazioni apodittiche, ma deve misurarsi con gli indici di offensività valorizzati dai giudici di merito, quali quantità, modalità della condotta e contesto complessivo del fatto.
  • In materia di art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, la lieve entità può essere esclusa quando il dato quantitativo della sostanza e le circostanze concrete dell'azione esprimono una offensività non minima.
  • La detenzione di sostanza stupefacente posta in essere durante un regime di detenzione domiciliare costituisce un elemento idoneo a incidere negativamente sulla valutazione della tenuità o minore offensività del fatto.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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