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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23827/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato, per un immobile sito in Calcinato, la categoria catastale da A/10 a D/8 e la rendita da euro 2.954,13 a euro 5.560,00, a seguito di dichiarazione DOCFA di aggiornamento catastale. La società ha impugnato l'atto e il ricorso è stato accolto in primo grado; la CTR Lombardia ha poi rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che la planimetria allegata alla dichiarazione mostrasse un fabbricato con distribuzione tipica di una tipologia direzionale e non commerciale, e che l'Ufficio non avesse adeguatamente spiegato le ragioni della categoria D/8. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, sostenendo che la CTR si era limitata a formule generiche senza autonoma valutazione; con il secondo ha denunciato l'omesso accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita carenza di motivi; con il terzo ha censurato la violazione delle norme catastali, assumendo che il giudice di merito avesse attribuito rilievo decisivo a elementi inidonei e avesse trascurato che il classamento deve dipendere dalle caratteristiche oggettive del bene e non dall'uso concreto o dalla destinazione dichiarata.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la motivazione della CTR è stata ritenuta apparente e, comunque, la decisione non si è conformata al principio per cui il classamento catastale va fondato sulle caratteristiche oggettive, strutturali e funzionali dell'immobile, non sull'uso soggettivo o su elementi descrittivi generici come la planimetria richiamata senza adeguato riscontro.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della nullità della sentenza per mancanza di motivazione, nel testo applicabile dopo la riforma del 2009

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di contenuto della motivazione della sentenza

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    invocato nel ricorso come norma violata, ma la Corte accoglie i motivi principali e rinvia

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione riconoscibile e idonea a rendere intellegibile la ratio decidendi

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come vizio di violazione di legge dedotto nei motivi

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come vizio processuale per motivazione apparente o sentenza nulla

  • art. 18, comma 2, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato dall'Ufficio sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato dall'Ufficio sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61

    "Il classamento consiste nel riscontrare, con sopraluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito"

    il classamento deve essere effettuato in base a un riscontro oggettivo delle caratteristiche dell'unità immobiliare e della sua destinazione ordinaria

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 62

    "La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare"

    la destinazione ordinaria va desunta dalle caratteristiche costruttive e dalle consuetudini locali, non dall'uso contingente del bene

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8

    richiamato per distinguere la categoria D, riferita a immobili a destinazione speciale, industriale e commerciale

  • r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249

    richiamato tra le fonti del sistema catastale del classamento

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    richiamato tra le fonti del procedimento di aggiornamento catastale

  • Circolare Agenzia del Territorio 30 novembre 2012, n. 6/T

    richiamata nel motivo di ricorso come parametro interpretativo sul classamento

  • Circolare Agenzia del Territorio 16 maggio 2006, n. 4/T

    richiamata dalla Corte per indicare la necessità di un corretto esame preliminare delle caratteristiche dell'immobile

  • Circolare Agenzia del Territorio 13 aprile 2007, n. 4/T

    richiamata dalla Corte per indicare la necessità di attribuire la categoria speciale o particolare più rispondente alle caratteristiche oggettive dell'immobile

  • art. 1, comma 1, lett. a), legge 31 agosto 2022, n. 130

    richiamato per individuare il giudice del rinvio, ossia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre non solo quando la motivazione manca del tutto, ma anche quando è solo apparente, cioè graficamente esistente ma costruita in modo da impedire il controllo sulla logicità e correttezza del ragionamento decisorio.
  • Nel processo tributario la sentenza deve contenere una concisa ma effettiva esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; formule generiche o argomentazioni non ancorate ai dati di causa non sono sufficienti.
  • Il classamento catastale di un immobile deve essere fondato sulle sue caratteristiche oggettive, strutturali, tipologiche e dimensionali e sulla sua destinazione ordinaria o speciale, non sull'uso concreto che ne fa il proprietario o su elementi soggettivi contingenti.
  • Per distinguere le categorie catastali speciali o particolari occorre verificare preliminarmente se l'immobile sia già riconducibile a una categoria ordinaria; solo in caso contrario si procede all'attribuzione della categoria speciale più coerente con le caratteristiche oggettive del bene.
  • La categoria D presuppone una destinazione speciale industriale o commerciale risultante dalla conformazione dell'immobile e la sua insuscettibilità di diversa destinazione senza radicali trasformazioni.
  • In sede di legittimità, quando il primo e il terzo motivo investono congiuntamente la carenza motivazionale e la violazione dei criteri di classamento, il secondo motivo diviene assorbito se l'accoglimento dei primi è sufficiente a cassare la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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