Cassazione Civile, Ordinanza n. 23827/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato, per un immobile sito in Calcinato, la categoria catastale da A/10 a D/8 e la rendita da euro 2.954,13 a euro 5.560,00, a seguito di dichiarazione DOCFA di aggiornamento catastale. La società ha impugnato l'atto e il ricorso è stato accolto in primo grado; la CTR Lombardia ha poi rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che la planimetria allegata alla dichiarazione mostrasse un fabbricato con distribuzione tipica di una tipologia direzionale e non commerciale, e che l'Ufficio non avesse adeguatamente spiegato le ragioni della categoria D/8. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, sostenendo che la CTR si era limitata a formule generiche senza autonoma valutazione; con il secondo ha denunciato l'omesso accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita carenza di motivi; con il terzo ha censurato la violazione delle norme catastali, assumendo che il giudice di merito avesse attribuito rilievo decisivo a elementi inidonei e avesse trascurato che il classamento deve dipendere dalle caratteristiche oggettive del bene e non dall'uso concreto o dalla destinazione dichiarata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la motivazione della CTR è stata ritenuta apparente e, comunque, la decisione non si è conformata al principio per cui il classamento catastale va fondato sulle caratteristiche oggettive, strutturali e funzionali dell'immobile, non sull'uso soggettivo o su elementi descrittivi generici come la planimetria richiamata senza adeguato riscontro.
Norme richiamate
richiamato come parametro della nullità della sentenza per mancanza di motivazione, nel testo applicabile dopo la riforma del 2009
richiamato in tema di contenuto della motivazione della sentenza
invocato nel ricorso come norma violata, ma la Corte accoglie i motivi principali e rinvia
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione riconoscibile e idonea a rendere intellegibile la ratio decidendi
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio di violazione di legge dedotto nei motivi
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio processuale per motivazione apparente o sentenza nulla
art. 18, comma 2, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dall'Ufficio sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo
art. 18, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dall'Ufficio sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61
"Il classamento consiste nel riscontrare, con sopraluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito"
il classamento deve essere effettuato in base a un riscontro oggettivo delle caratteristiche dell'unità immobiliare e della sua destinazione ordinaria
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 62
"La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare"
la destinazione ordinaria va desunta dalle caratteristiche costruttive e dalle consuetudini locali, non dall'uso contingente del bene
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8
richiamato per distinguere la categoria D, riferita a immobili a destinazione speciale, industriale e commerciale
r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249
richiamato tra le fonti del sistema catastale del classamento
richiamato tra le fonti del procedimento di aggiornamento catastale
Circolare Agenzia del Territorio 30 novembre 2012, n. 6/T
richiamata nel motivo di ricorso come parametro interpretativo sul classamento
Circolare Agenzia del Territorio 16 maggio 2006, n. 4/T
richiamata dalla Corte per indicare la necessità di un corretto esame preliminare delle caratteristiche dell'immobile
Circolare Agenzia del Territorio 13 aprile 2007, n. 4/T
richiamata dalla Corte per indicare la necessità di attribuire la categoria speciale o particolare più rispondente alle caratteristiche oggettive dell'immobile
art. 1, comma 1, lett. a), legge 31 agosto 2022, n. 130
richiamato per individuare il giudice del rinvio, ossia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado
Massime di principio
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre non solo quando la motivazione manca del tutto, ma anche quando è solo apparente, cioè graficamente esistente ma costruita in modo da impedire il controllo sulla logicità e correttezza del ragionamento decisorio.
- Nel processo tributario la sentenza deve contenere una concisa ma effettiva esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; formule generiche o argomentazioni non ancorate ai dati di causa non sono sufficienti.
- Il classamento catastale di un immobile deve essere fondato sulle sue caratteristiche oggettive, strutturali, tipologiche e dimensionali e sulla sua destinazione ordinaria o speciale, non sull'uso concreto che ne fa il proprietario o su elementi soggettivi contingenti.
- Per distinguere le categorie catastali speciali o particolari occorre verificare preliminarmente se l'immobile sia già riconducibile a una categoria ordinaria; solo in caso contrario si procede all'attribuzione della categoria speciale più coerente con le caratteristiche oggettive del bene.
- La categoria D presuppone una destinazione speciale industriale o commerciale risultante dalla conformazione dell'immobile e la sua insuscettibilità di diversa destinazione senza radicali trasformazioni.
- In sede di legittimità, quando il primo e il terzo motivo investono congiuntamente la carenza motivazionale e la violazione dei criteri di classamento, il secondo motivo diviene assorbito se l'accoglimento dei primi è sufficiente a cassare la decisione impugnata.
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