Cassazione Civile, Ordinanza n. 11169/2026 del 25/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha riunito i due ricorsi, li ha rigettati integralmente e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.200 oltre spese prenotate a debito. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (parte vittoriosa)
La controversia
I ricorrenti hanno articolato più motivi di censura avverso la sentenza impugnata; nel passaggio disponibile emerge in particolare il sesto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., con cui si denunciava l'illegittimità della decisione per contraddittorietà della motivazione in relazione a possibili operazioni elusive. La Corte rileva tuttavia che il motivo non si confronta con la reale ragione decisoria della sentenza impugnata, la quale non aveva qualificato i fatti come elusione fiscale, ma come evasione fiscale; il richiamo alla giurisprudenza sulle operazioni infragruppo ed elusive era stato solo argomentativo e non costituiva ratio decidendi. Il ricorso verteva dunque anche sul sindacato di legittimità sulla prova e sulla motivazione, ma la Corte ribadisce che non è consentito un rinnovato apprezzamento del materiale probatorio in cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
illegittimità della sentenza per contraddittorietà della motivazione
la censura è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
pari a quello per entrambi i ricorsi
l'ulteriore importo è parametrato al contributo unificato originariamente dovuto
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito un rinnovato apprezzamento della prova o del materiale istruttorio, poiché il controllo della Corte non si estende al merito della valutazione probatoria.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata e si confronta invece con un passaggio argomentativo solo accessorio o con una diversa qualificazione dei fatti non adottata dal giudice di merito.
- Il richiamo del giudice di merito a orientamenti giurisprudenziali su una fattispecie diversa può integrare mera argomentazione dialettica e non mutare la qualificazione giuridica effettivamente posta a base della decisione.
- La censura di contraddittorietà della motivazione non può essere usata per sovrapporre una diversa lettura dei fatti a quella accolta dal giudice di merito.
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