Cassazione Penale, Ordinanza n. 38966/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna deducendo un solo motivo di violazione di legge: lamentava l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che la difesa aveva invocato, tra gli elementi a favore, il comportamento processuale collaborativo, coincidente con la scelta del rito abbreviato. La Corte d'appello aveva però negato le attenuanti rilevando, da un lato, l'assenza di concreti elementi positivi dedotti dalla difesa e, dall'altro, che la scelta del rito abbreviato non può essere valorizzata anche ai fini delle attenuanti generiche, perché comporta già ex lege una riduzione di pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha confermato la motivazione della Corte d'appello, giudicandola conforme ai principi consolidati secondo cui le attenuanti generiche non possono essere riconosciute sulla sola base della scelta del rito abbreviato, poiché ciò determinerebbe un duplice beneficio per lo stesso dato processuale. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche richiedono la valorizzazione di concreti elementi positivi; non possono essere fondate sulla sola scelta del rito abbreviato, già premiante per legge sul piano sanzionatorio.
La scelta del rito abbreviato determina una riduzione di pena ex lege e non può essere ulteriormente utilizzata come indice autonomo per concedere le attenuanti generiche.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di trattamento sanzionatorio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la difesa non alleghi specifici elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento.
- La scelta del rito abbreviato non può, di per sé sola, fondare la concessione delle attenuanti generiche, perché essa comporta già una riduzione della pena prevista dalla legge.
- Un medesimo dato processuale non può produrre due distinti benefici favorevoli all'imputato, pena la duplicazione indebita del vantaggio sanzionatorio.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare, senza specifici elementi contrari, una motivazione congrua e conforme a giurisprudenza consolidata sul diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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