Cassazione Penale, Sentenza n. 06522/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 18/02/2025 che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta documentale (capo a: sottrazione/occultamento e omessa tenuta di scritture contabili per il periodo 2010-2014 e 2014-fallimento) e per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (capo b: distrazione dell'intero complesso aziendale mediante contratto di affitto di ramo d'azienda alla Rosamarket s.r.l., cessione di merci per euro 14.720,04 alla Al Mercati s.r.l. e sottrazione della disponibilità liquida di cassa pari a euro 84.758,00). Difesa ha dedotto vizi di motivazione, mancata valutazione di prove decisive (documentazione contabile, deposizione del curatore, consulenze), inesigibilità della condotta per consegna delle scritture al curatore, mancanza di prova della previa disponibilità dei beni e della somma di cassa, e vizio nell'applicazione della recidiva; depositati nove motivi aggiunti che ripropongono e ampliano le stesse censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato: ha rigettato le censure relative alla bancarotta fraudolenta documentale (confermando la distinzione tra bancarotta documentale specifica e generale e ritenendo sussistenti le condotte e il dolo specifico in relazione alla documentazione sottratta/omessa), ha ritenuto fondate in parte le doglianze sulla bancarotta per distrazione nella parte relativa alla somma di euro 84.758,00 (per la quale la Corte territoriale non ha adeguatamente verificato l'esistenza della disponibilità prima della presunta sottrazione) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla condotta di distrazione della disponibilità liquida di cassa, rinviando a diversa sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame su quel profilo. Per il resto (distrazione del ramo d'azienda e delle merci, nonché condanna per bancarotta documentale e riconoscimento della recidiva) la condanna è stata confermata. I motivi aggiunti in larga parte sono stati ritenuti reiterativi o inammissibili.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte chiarisce la distinzione tra la fattispecie 'specifica' (sottrazione/distruzione/falsificazione o omessa tenuta con dolo specifico) e la fattispecie 'generale' (tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, con dolo generico)
Regola la bancarotta semplice documentale; richiamata per distinguere i casi di omessa tenuta privi di dolo specifico da quelli di bancarotta fraudolenta documentale 'specifica'
Rilevato nella censura sulla motivazione; riguarda la valutazione delle prove e il divieto di motivazione basata su mere congetture
Richiamato in tema di attendibilità delle scritture contabili; la Corte ricorda che non ci si può fondare automaticamente sulla presunzione di attendibilità senza valutazione critica della loro affidabilità intrinseca
Norma sulla responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda; la Corte osserva che tale garanzia non elimina la rilevanza penale della distrazione avvenuta al momento della cessione/affitto del ramo d'azienda
Richiamata la relazione fallimentare quale elemento valutato sui conti della società; la Corte richiede che le deduzioni del curatore e dei consulenti siano adeguatamente confrontate con la motivazione
Ricordata tra i motivi aggiunti in tema di verifica della concreta idoneità offensiva delle condotte distrattive; la Corte però ha dichiarato alcuni motivi aggiunti non connessi e inammissibili
Massime di principio
- Per la bancarotta documentale va sempre distinta la fattispecie 'specifica' (esige dolo specifico e riguarda interventi sulla contabilità già formata o omessa tenuta con finalità di profitto/preclusione creditori) dalla fattispecie 'generale' (tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio, integrata da un falso ideologico originario e soggetta a dolo generico).
- La prova della distrazione di beni o di denaro richiede l'accertamento della previa disponibilità di tali beni nell'impresa; non è sufficiente l'indicazione in bilancio senza un concreto esame critico delle risultanze contabili e delle deduzioni difensive.
- Indizi di contiguità familiare o societaria e coincidenza di sedi possono essere valutati come elementi indiziari ma non bastano da soli a provare la fittizietà di operazioni o la sottrazione di beni: occorre motivazione logicamente coerente e riscontro probatorio concreto.
- Se la contestazione riguarda somme di denaro non rinvenute, il giudice deve verificare in modo specifico l'effettiva esistenza della posta e confrontare le risultanze contabili con le consulenze e la relazione del curatore; la semplice presa d'atto del bilancio non è sufficiente a provare la sottrazione.
- Il riconoscimento della recidiva richiede valutazione concreta e motivata della riprovazione sociale e pericolosità dell'autore, non il mero riscontro formale di precedenti penali.
- Motivi aggiunti o nuovi in cassazione devono essere collegati e non estensivi rispetto ai motivi principali; censure non connesse o introdotte tardivamente possono essere dichiarate inammissibili.
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