Cassazione Penale, Sentenza n. 32888/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che confermava le condanne per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale disposte in primo grado. I mezzi di impugnazione (dodici motivi) contestavano, fra l'altro: l'attribuzione a Giuseppe Sistro del ruolo di amministratore di fatto; la rilevanza e la attendibilità della testimonianza di Simone Ciardi; l'insussistenza della condizione di insolvenza della società fallita; la mancata valutazione dell'esistenza di un gruppo di imprese e della qualificazione delle operazioni come infragruppo; la inesistenza di "vantaggi compensativi" o, alternativamente, l'esistenza di un sistema di cash pooling non formalizzato; l'erronea qualificazione e motivazione della bancarotta documentale (richiesta di derubricazione in bancarotta semplice) e di quella patrimoniale (o preferenziale); l'omessa o insufficiente istruttoria sulla criticità dei conti e sui ruoli soggettivi delle due donne, nonché la contestata intervenuta cessazione delle loro cariche prima del fallimento.
La decisione
La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi ritenendoli infondati o inammissibili: ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa il ruolo di "dominUS" di Giuseppe Sistro basato sulle dichiarazioni di Ciardi; ha ritenuto non sindacabile in sede penale la dichiarazione di fallimento quanto allo stato di insolvenza (richiamando orientamenti delle Sezioni unite) e ha condiviso la valutazione dell'assenza di vantaggi compensativi rispetto alle operazioni infragruppo, nonché la necessità di un formale contratto di cash pooling per escludere la distrazione infra-gruppo. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione della bancarotta documentale nella forma che richiede dolo specifico, data l'assenza della documentazione. Tuttavia la Corte ha accolto il dodicesimo motivo: ha constatato che la Corte d'appello non ha risposto alle doglianze delle appellanti Loredana Pascarella e Maria Sistro circa la loro cessazione dalle cariche amministrative prima del fallimento in relazione al capo di bancarotta documentale; per tale motivo la Cassazione ha annullato, limitatamente a quel capo, la condanna nei confronti di Pascarella e Sistro Maria e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Venezia per quel profilo. Per il resto i ricorsi sono stati rigettati e il ricorso di Giuseppe Sistro respinto.
Norme richiamate
decreto-legge 28/10/2020, n.137, art. 23, comma 8 (convertito)
Riferimento procedurale alla richiesta di discussione orale formulata dai difensori; norma usata come fondamento procedurale per l'ammissione della discussione orale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'estensione dei motivi di cassazione ai termini e alle questioni consentite in sede di impugnazione; richiamata per delimitare l'esame dei motivi
art. 216, primo comma, n. 2), legge fallimentare (bancarotta documentale)
Distinzione tra l'omessa consegna/occlusione totale delle scritture (richiede dolo specifico, per il quale la Corte ha ritenuto provata la finalità di ostacolare l'accertamento dei fatti distrattivi) e la fraudolenta tenuta dei libri (ipotesi diversa, a dolo generico)
art. 223, legge fallimentare (bancarotta patrimoniale e operazioni infragruppo)
Le operazioni infragruppo possono integrare bancarotta patrimoniale se non emergono vantaggi compensativi idonei, valutati ex ante; il trasferimento di risorse da società in grave difficoltà verso altre del gruppo senza contropartita integra distrazione rilevante
Richiamato come rimando alternativo alla responsabilità per operazioni infragruppo; la Corte specifica che, quando l'operazione è marcatamente patologica e fraudolenta, rileva la fattispecie penale ex art. 223 L. fall. piuttosto che la sola responsabilità societaria civile
Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008 (Niccoli)
Principio secondo cui il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento in ordine allo stato di insolvenza e ai presupposti soggettivi della fallibilità; ciò limita la possibilità di contestare in sede penale la condizione di fallibilità già accertata in sede fallimentare
Giurisprudenza consolidata su "vantaggi compensativi" e cash pooling (es. Bevilacqua, Falciola, Lavina, Castiglioni)
Per escludere la natura distrattiva di operazioni infragruppo è necessario dimostrare, con valutazione ex ante e in relazione alla singola società beneficiaria, che esistano vantaggi compensativi effettivi e un saldo positivo delle operazioni rilevante per la società depauperata; il cash pooling formalmente operante esclude la bancarotta solo se è documentato e regolamentato
Massime di principio
- La dichiarazione di fallimento resa in sede fallimentare non può essere riconsiderata in sede penale sullo stato di insolvenza: il giudice penale non sindaca i presupposti del fallimento già accertati
- Per riconoscere un amministratore di fatto può essere sufficiente una testimonianza credibile che dimostri la "intraneità" e il ruolo decisionale: la valutazione è concreta e ancorata a circostanze esteriori e massime di esperienza
- Le operazioni tra società del medesimo gruppo non sono automaticamente escluse dalla fattispecie di bancarotta: per evitarne la qualificazione come distrazione occorre provare vantaggi compensativi idonei e valutati ex ante, specifici rispetto alla società che eroga le risorse
- Il mero comportamento di fatto (prassi) riconducibile a un cash pooling non formalizzato non basta a escludere responsabilità penale: è richiesta la formalizzazione contrattuale e le delibere/elementi che diano pubblicità al sistema di tesoreria accentrata
- La bancarotta documentale è diversa dalla fraudolenta tenuta dei libri; se è accertata la totale mancata consegna delle scritture occorre il dolo specifico di impedire l'accertamento dei fatti distrattivi
- Le doglianze non affrontate esaurientemente in grado d'appello (ad es. cessazione delle cariche prima del fallimento) possono determinare l'annullamento parziale e il rinvio: la Corte di merito deve rispondere puntualmente alle ragioni di appello
- Le censure in cassazione che non siano correlate in modo puntuale alle motivazioni dei giudici di merito o che risultino generiche/inammissibili saranno in gran parte rigettate; è necessario un confronto specifico e motivato con le risultanze di fatto e diritto
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