Cassazione Civile, Ordinanza n. 25395/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una casa di cura privata aveva erogato prestazioni specialistiche in favore dell'azienda sanitaria provinciale e aveva agito per ottenere il corrispettivo integrale ritenuto dovuto. Nel giudizio di merito era emerso che nel contratto era stato inserito un tetto massimo di spesa; la struttura sosteneva di avere sottoscritto tale clausola con riserva, allegando che essa contrastava con la disciplina applicabile alle prestazioni di alta specializzazione e che la firma era avvenuta in una situazione di necessità finanziaria. Dopo un primo annullamento con rinvio, il giudice del rinvio ha rigettato sia la domanda relativa allo stato di bisogno, sia quella fondata sulla responsabilità precontrattuale della controparte, ritenendo non provati né lo stato di necessità né una condotta scorretta dell'azienda sanitaria, che aveva inserito la clausola di tetto di spesa dopo avere appreso della determinazione regionale. Con il ricorso per cassazione la struttura ha dedotto, da un lato, omessa/insufficiente motivazione sull'esclusione dello stato di bisogno, sostenendo che esso risultasse in re ipsa dallo squilibrio contrattuale e dall'assenza di alternative; dall'altro, violazione dell'art. 1337 c.c., lamentando che l'azienda sanitaria avesse prima concordato un compenso più alto e poi imposto il limite di spesa, ledendo l'affidamento ingenerato nelle trattative.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura, formalmente diretta contro una pretesa insufficienza motivazionale, mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della prova dello stato di bisogno, estranea al giudizio di legittimità; ha inoltre ricordato che il vizio denunciabile in cassazione è solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non la mera insufficienza. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la ricorrente riproponeva apoditticamente la questione già rigettata e non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accertamento in fatto che l'azienda sanitaria aveva inserito la clausola limitativa dopo avere appreso della determinazione regionale, senza tenere una condotta scorretta o reticente. La Corte ha dunque rigettato il ricorso e ha compensato le spese in ragione dell'esito alterno della vicenda processuale, richiamando altresì la disciplina sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Norme richiamate
La responsabilità precontrattuale richiede una condotta scorretta nelle trattative; nel caso concreto è stata esclusa perché la controparte ha inserito la clausola di tetto di spesa dopo avere appreso della determinazione regionale, senza occultare circostanze rilevanti.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare sotto l'apparenza del vizio motivazionale una mera richiesta di riesame del fatto e delle prove; è deducibile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
- La deduzione di uno stato di bisogno o di necessità deve essere sorretta da prova, e la parte non può pretendere che esso sia presunto solo in base a un preteso squilibrio contrattuale, se il giudice di merito ne abbia escluso la dimostrazione.
- La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. presuppone una condotta oggettivamente scorretta o reticente nelle trattative; non è configurabile quando la clausola contestata sia stata inserita in contratto in conseguenza di un successivo atto o determinazione sopravvenuta di cui la controparte abbia preso atto.
- In cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la riproposizione di tesi già respinte, senza attaccare l'accertamento decisivo compiuto dal giudice di merito, determina l'inammissibilità del motivo.
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