Cassazione Penale, Ordinanza n. 04289/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione, deducendo un vizio di motivazione e il travisamento della prova. In particolare, ha sostenuto che i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati come furto e non come ricettazione. La Corte di cassazione ha rilevato però che il motivo riproduceva sostanzialmente le doglianze già formulate in appello, già esaminate e disattese, senza offrire una critica autonoma e specifica alla sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la censura sul travisamento della prova mirava in realtà a ottenere una nuova lettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservata al giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse congrua e immune dal vizio dedotto, avendo spiegato in modo adeguato la sussistenza, sia sotto il profilo materiale sia sotto quello soggettivo, della ricettazione ex art. 648 c.p., anche in ragione della mancata giustificazione, da parte dell'imputato, della provenienza dei beni rinvenuti in suo possesso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la fattispecie di ricettazione ritenendola integrata, sul piano materiale e soggettivo, in base alle risultanze probatorie e alla mancata spiegazione della provenienza dei beni posseduti dall'imputato.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Viene richiamato il principio secondo cui alla Corte di cassazione è preclusa una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili motivi che si limitino a riprodurre pedissequamente censure già formulate in appello e già disattese, poiché tali doglianze non assolvono alla funzione di critica specifica e argomentata della decisione impugnata.
- La denuncia di travisamento della prova non può essere utilizzata per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservate al giudice di merito.
- La ricettazione può ritenersi integrata quando il giudice di merito motivi congruamente sulla disponibilità dei beni da parte dell'imputato, sulle risultanze probatorie e sulla mancata giustificazione della loro provenienza.
- Il controllo di legittimità non consente alla Corte di cassazione una rilettura autonoma del compendio fattuale, ma solo la verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione impugnata.
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