Cassazione Penale, Sentenza n. 6738/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge: la sentenza del Tribunale di Teramo aveva dichiarato estinto il delitto ascritto agli artt. 110 e 393 cod. proc. pen. mediante l'applicazione dell'istituto dell'oblazione (art. 162-bis cod. pen.), che secondo il Procuratore generale è applicabile solo alle contravvenzioni e non ai delitti. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la decisione, per la sua singolarità, sarebbe stata un atto abnorme, ma ha fondato il motivo sulla violazione normativa (art. 162-bis).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ammissibile (il provvedimento impugnato era sentenza dibattimentale pronunciata in udienza pubblica, quindi appellabile e soggetta al ricorso per cassazione per saltum). Ha accertato che l'oblazione è prevista dall'art. 162-bis solo per contravvenzioni punite con pena alternativa e che la sentenza del Tribunale aveva erroneamente estinto un reato (delitto) in violazione di legge. La sentenza impugnata è stata quindi annullata e il procedimento è stato rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila per il giudizio.
Norme richiamate
L'istituto dell'oblazione è applicabile alle sole contravvenzioni punite con pena alternativa; non estingue i delitti. La Corte ha ritenuto illegittima l'applicazione dell'oblazione a un reato più grave.
Consente il ricorso per cassazione per "saltum" nei casi previsti; la Corte ha ritenuto il ricorso del Procuratore generale ammissibile perché la sentenza era appellabile e pronunciata in udienza pubblica.
Riferito per distinguere le sentenze che rientrano in quel modello: la sentenza impugnata non era riconducibile all'art. 469 (non era dunque del formato limitato previsto) e quindi era soggetta al rimedio impugnatorio ordinario e al ricorso per saltum del Procuratore generale.
artt. 110 e 393 cod. proc. pen.
Indicano il reato contestato agli imputati (partecipazione e il reato principale ascritto); la qualificazione come delitto è centrale perché esclude la possibilità di estinzione per oblazione.
Sez. U, ord. n. 3512 del 28/10/2021 (citazione giurisprudenziale)
Richiamata per confermare la distinzione tra i diversi modelli di sentenza e l'ammissibilità dell'impugnazione nel caso di sentenze dibattimentali pronunciate in udienza pubblica.
Massime di principio
- L'oblazione prevista dall'art. 162-bis cod. pen. estingue soltanto le contravvenzioni punite con pena alternativa; non può essere utilizzata per estinguere delitti.
- Se un giudice ammette l'oblazione per un reato che è in realtà un delitto, la decisione è viziata per palese violazione di legge e può essere annullata in Cassazione.
- Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione "per saltum" (art. 569 c.p.p.) se la sentenza impugnata è del tipo appellabile e pronunciata in udienza pubblica; in tali casi il ricorso è ammissibile.
- Occorre distinguere tra "atto abnorme" e "violazione di legge": un provvedimento può non essere qualificabile come abnorme ma comunque essere annullabile per violazione normativa evidente.
- In caso di annullamento di una sentenza dibattimentale, la Corte di Cassazione di norma dispone il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello competente.
- Difesa e giudice devono sempre verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto (contravvenzione vs delitto) prima di applicare misure estintive come l'oblazione; errori in questa materia espongono la decisione al rischio di annullamento.
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