Cassazione Penale, Sentenza n. 45873/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bonura impugna l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo per peculato (art. 314 c.p.), contestando la qualificazione giuridica del fatto: sostiene che non aveva la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) né di incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) in relazione alle somme originate da attività di Bancoposta (attività di natura privatistica secondo d.P.R. n.144/2001), pertanto il fatto andrebbe riqualificato in appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e, se così, la relativa azione sarebbe improcedibile per mancanza della querela valida (art. 337 co.3 c.p.p.). In subordine chiede la rimessione alle Sezioni unite per il contrasto giurisprudenziale sulla natura della condotta.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondato il motivo e condiviso l'orientamento più recente che qualifica come peculato l'appropriazione da parte del direttore delle somme prelevate dalla cassa dell'ufficio postale (anche se fatte apparire come caricate sull'ATM), per i poteri certificativi e di gestione attribuiti al direttore che lo rendono pubblico ufficiale rispetto alla gestione della cassa dell'ufficio. Ha escluso la rimessione alle Sezioni unite e ha condannato il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
La condotta di appropriazione di somme provenienti dalla cassa dell'ufficio postale è stata ritenuta integrativa del peculato, in considerazione della qualifica pubblicistica del direttore relativamente alla gestione della cassa e ai poteri certificativi.
art. 357 c.p. (pubblico ufficiale)
La Corte ha considerato il direttore dell'ufficio postale pubblico ufficiale rispetto alla gestione della cassa e ai poteri certificativi inerenti le operazioni postali, giustificando l'applicazione del peculato.
art. 358 c.p. (incaricato di pubblico servizio)
Richiamata in funzione della distinzione con l'art. 357; la decisione valorizza comunque la qualifica pubblicistica nell'ambito della gestione della cassa dell'ufficio postale.
art. 646 c.p. (appropriazione indebita)
La tesi difensiva voleva la riqualificazione del fatto in appropriazione indebita (attività di Bancoposta di natura privatistica), ma la Corte ha ritenuto che qui prevalga l'elemento della gestione e prelievo dalla cassa dell'ufficio postale, riconducibile al peculato.
art. 337 co.3 c.p.p. (querela e condizione di procedibilità)
Il ricorrente ha sostenuto l'improcedibilità per querela irregolare (presentata da un funzionario e non dal legale rappresentante), ma la qualificazione del reato come peculato (non soggetto a tale condizione) ha reso irrilevante tale doglianza.
d.P.R. 14 marzo 2001, n.144, art.2 co.1 (definizione attività postali e bancoposta)
Richiamato dalla difesa per sostenere la natura privatistica delle attività di Bancoposta; la Corte ha comunque distinto tra attività bancarie in senso stretto e la gestione della cassa postale, quest'ultima con valenza pubblicistica rispetto al peculato.
art. 324 c.p.p. (impugnazione ordinanza riesame)
Norma procedurale che ha consentito l'impugnazione dell'ordinanza di sequestro avanti al Tribunale del riesame; il ricorso in Cassazione ha avuto per oggetto la decisione di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Se il direttore di un ufficio postale si appropria di somme prelevandole dalla cassa dell'ufficio (da cui confluiscono gli introiti dei servizi postali), la condotta è frequentemente qualificata come peculato: conta il momento del prelievo dalla cassa e i poteri certificativi del direttore.
- La natura "bancaria" di alcune attività di Poste Italiane (Bancoposta) non esclude automaticamente la qualificazione pubblicistica della gestione della cassa postale; per essere escluso il peculato occorre dimostrare che le somme erano estranee alla gestione della cassa dell'ufficio postale e riconducibili esclusivamente a prestazioni privatistiche.
- La distinzione tra peculato e appropriazione indebita dipende essenzialmente dall'oggetto e dalla provenienza della somma e dalla qualifica giuridica dell'agente rispetto alla funzione esercitata al momento dell'appropriazione (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio vs. dipendente di attività privatistica).
- La contestazione formale sulla validità della querela (art. 337 co.3 c.p.p.) rileva solo se il fatto è qualificabile come reato procedibile a querela; se invece il fatto è peculato (delitto perseguibile d'ufficio) l'eccezione diventa irrilevante.
- Per la difesa utile: documentare chiaramente l'origine privatistica delle somme e l'assenza di esercizio di poteri certificativi/pubblicistici al momento del prelievo; in presenza di giurisprudenza recente favorevole allo Stato, la rimessione alle Sezioni unite è difficile salvo comprovato e serio contrasto di orientamenti.
- In presenza di sequestro preventivo per peculato, la strategia difensiva dovrebbe focalizzarsi sull'assenza del fumus commissi delicti e sulla prova della reale natura e destinazione delle somme al momento dell'appropriazione.
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