Cassazione Civile, Ordinanza n. 02627/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva adito il Tribunale per ottenere, ai sensi della legge professionale forense, la liquidazione dei compensi per una pluralità di attività difensive prestate in favore della propria cliente, indicando un importo complessivo molto elevato. La cliente si era opposta eccependo l'improcedibilità per mancata negoziazione assistita, contestando sia la quantificazione sia l'avvenuto pagamento parziale di una somma già corrisposta. Il Tribunale aveva liquidato un compenso complessivo assai inferiore a quello richiesto e, per una specifica prestazione relativa a un'azione risarcitoria, aveva parametrato il valore della controversia non alla domanda iniziale ma alla somma effettivamente riconosciuta in sentenza alla parte assistita, applicando poi lo scaglione corrispondente e i valori medi. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo, con il primo motivo, violazione delle norme sulla determinazione del valore della controversia ai fini dei compensi forensi, sostenendo che il criterio del valore attribuito alla parte vincitrice previsto dal D.M. n. 55 del 2014 sarebbe applicabile solo nella liquidazione a carico del soccombente, non nel rapporto avvocato-cliente, nel quale avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni che consentono di adeguare il compenso al valore effettivo e sostanziale della controversia in caso di manifesta sproporzione. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame e carenza di motivazione sulla riduzione dai valori massimi ai medi, lamentando che il giudice avesse trascurato il particolare pregio dell'opera professionale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea l'applicazione del criterio di determinazione del valore della lite utilizzato dal Tribunale. Ha affermato che, nei rapporti tra avvocato e cliente per la liquidazione dei compensi, il giudice deve verificare se vi sia una manifesta sproporzione tra il petitum formale e l'effettivo valore della controversia, avuto riguardo agli interessi sostanziali in gioco, potendo adeguare il compenso all'effettiva importanza della prestazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione, che dovrà riesaminare la liquidazione secondo i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 28 L. 13 giugno 1942, n. 794
Norma posta a base dell'azione di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato nei confronti del cliente.
art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2012, n. 247
Richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso sulla disciplina dei compensi forensi.
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
Richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso sulla disciplina dei compensi forensi.
art. 5 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
La Corte distingue il criterio del valore della controversia applicabile nella liquidazione a carico del soccombente da quello operante nei rapporti avvocato-cliente, evidenziando la possibilità di adeguare il compenso al valore effettivo della controversia quando il petitum formale risulti manifestamente sproporzionato rispetto agli interessi sostanziali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata a fondamento del motivo per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma processuale richiamata a fondamento del motivo sull'omesso esame/carenza di motivazione.
Massime di principio
- Nella liquidazione dei compensi dell'avvocato nei confronti del cliente, il valore della controversia non va automaticamente ancorato al solo importo formalmente domandato, ma può essere adeguato al valore effettivo e sostanziale della lite quando emerga una manifesta sproporzione.
- Il criterio del 'decisum' previsto per la liquidazione delle spese a carico del soccombente non si applica meccanicamente al rapporto tra professionista e cliente.
- Il giudice di merito, quando liquida il compenso professionale, deve verificare la concreta importanza economica della controversia e la corrispondenza tra prestazione svolta e tariffa applicata.
- Se il primo motivo di ricorso investe correttamente la regola di determinazione del valore della controversia ed è fondato, l'esame di ulteriori censure sulla quantificazione può restare assorbito.
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