Cassazione Civile, Sentenza n. 24294/2020 del 03/11/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI relativo al 2008 per mancato riconoscimento delle agevolazioni per l'abitazione principale: il Comune sosteneva che i familiari (moglie e figli) non dimorassero nell'immobile, escludendo l'agevolazione ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 504/1992; il ricorrente ha dedotto di essersi separato di fatto (successivamente separazione legale) e ha prodotto n. 21 dichiarazioni di terzi e altri elementi probatori a sostegno della "frattura del rapporto di convivenza"
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (rigettato il terzo come assorbito), affermando che: l'accertamento della spettanza dell'agevolazione ICI richiede l'accertamento delle ragioni per cui i coniugi non dimorano entrambi nell'immobile (valutando se si tratti di separazione di fatto); le dichiarazioni extraprocessuali di terzi non sono automaticamente inammissibili nel processo tributario ma possono valere come elementi indiziari e, se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (art. 2729 c.c.), possono formare presunzioni; pertanto la CTR ha errato escludendo tout court tali dichiarazioni. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per riesaminare le prove e decidere anche sulle spese
Norme richiamate
"per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente"
L'agevolazione si riconosce solo se l'unità immobiliare è dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari; la norma è agevolativa e di stretta interpretazione; tuttavia la presunzione della "casa coniugale" può essere superata dalla prova della frattura del rapporto di convivenza (separazione di fatto)
Il divieto di prova testimoniale previsto dalla norma riguarda la prova assunta con le garanzie del contraddittorio (testimonianza processuale) e non esclude l'utilizzabilità, come elementi indiziari, delle dichiarazioni rese in sede amministrativa (extraprocessuali)
Le dichiarazioni extraprocessuali possono avere efficacia indiziaria e, se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, possono dar luogo a presunzioni valutabili dal giudice
Il concetto di "residenza della famiglia" e la presunzione che la casa coniugale individui la residenza di tutti i componenti del nucleo familiare, salvo prova contraria (es. frattura del rapporto di convivenza)
Citando il motivo di appello relativo alla presunta omessa motivazione del provvedimento sanzionatorio, la Corte ha però assorbito la questione e non si è pronunciata nel merito
Massime di principio
- L'agevolazione per l'"abitazione principale" ai fini ICI richiede che l'immobile sia la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari; la sola diversa residenza anagrafica dei familiari non esclude automaticamente l'agevolazione se è provata una separazione di fatto
- Le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale possono essere utilizzate nel processo tributario come elementi indiziari e, se caratterizzate da gravità, precisione e concordanza, possono fondare presunzioni rilevanti
- Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non impedisce che parti (anche il contribuente) introducano dichiarazioni amministrative di terzi a sostegno delle proprie ragioni
- Le norme agevolative fiscali vanno interpretate restrittivamente: il giudice deve comunque valutare compiutamente tutte le prove a disposizione prima di negare un'agevolazione
- In situazioni analoghe occorre documentare la "frattura del rapporto di convivenza" (separazione di fatto) con elementi concreti e concordanti; l'onere di valutazione spetta al giudice che deve esaminare globalmente le prove e motivare la decisione
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