Cassazione Civile, Ordinanza n. 21337/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il prezzo di forniture di frutta per euro 6.324,52 oltre accessori. Il debitore oppose il decreto sostenendo di avere già pagato il corrispettivo, e produsse un documento riepilogativo delle fatture recante due dichiarazioni di quietanza sottoscritte da un dipendente della creditrice. In primo grado l’opposizione fu respinta e il debitore fu anche condannato per lite temeraria. La Corte d’appello riformò integralmente la decisione, ritenendo non dovuto alcun prezzo. La società creditrice ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d’appello non avrebbe considerato il rilievo della consulenza tecnica circa l’alterazione dell’importo di euro 2.200,00; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., perché la prova dell’anteriorità delle quietanze alle firme sarebbe stata affermata in modo illogico e apodittico; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere ritenuto assolto l’onere della prova del pagamento; 4) erronea mancata conferma della condanna ex art. 96 c.p.c.; 5) violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese. Il resistente ha replicato con controricorso, e anche il dipendente che aveva sottoscritto le quietanze è intervenuto con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza d’appello affetta da motivazione apparente e quindi nulla, perché la Corte territoriale aveva desunto la prova dell’anteriorità o contestualità delle quietanze rispetto alle firme con argomenti meramente assertivi e non comprensibili, fondati solo sulla sovrapposizione della firma alla virgola di una cifra e sulla coincidenza del colore/penna usata, senza un effettivo percorso logico-argomentativo. È stato richiamato il principio per cui il sindacato di legittimità, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non consente il controllo sulla sufficienza della motivazione, ma resta possibile censurare la nullità per motivazione mancante, apparente o incomprensibile, quando il vizio risulta dal testo della sentenza. Accolto il secondo motivo, sono stati dichiarati assorbiti il primo e gli altri motivi, perché tutti dipendenti dal medesimo nucleo fattuale relativo alla validità/efficacia delle quietanze. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione può integrare nullità della sentenza quando la motivazione sia meramente apparente, incomprensibile o priva del necessario percorso logico.
La nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile come error in procedendo.
Dopo la riforma, non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione; il controllo di legittimità è limitato al minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
Ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato in modo da rendere percepibile il fondamento della decisione.
Richiamato come norma sull’onere della prova del pagamento, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
Richiamato solo quale base della censura sulla mancata conferma della condanna per lite temeraria, ma il motivo è rimasto assorbito.
Richiamato solo per la censura sulle spese, ma il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione perché si limita ad affermazioni assertive, tautologiche o non intellegibili.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione non coincide con la mera insufficienza argomentativa: occorre una vera e propria mancanza, apparenza o incomprensibilità della motivazione, desumibile dal testo della sentenza.
- Quando la decisione di merito fonda l’accertamento su elementi grafici o tecnici, il giudice deve esplicitare in modo chiaro il percorso logico che collega tali elementi alla conclusione probatoria; la sola evocazione di dati neutri o equivoci non basta.
- Se viene accolto il motivo che investe il nucleo dell’accertamento di fatto, restano assorbite le censure dipendenti relative all’onere della prova, alla lite temeraria e alle spese.
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