Cassazione Penale, Ordinanza n. 19856/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale di Spoleto per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. L'unico motivo dedotto denunciava vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato: secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe mal valutato le prove circa la volontà dell'imputato di allontanarsi dai limiti dell'autorizzazione concessa per motivi lavorativi. La Cassazione rileva però che la censura si risolveva in una doglianza di mero fatto, priva di specifica critica al ragionamento della Corte d'appello, e sostanzialmente riproduceva questioni già esaminate con motivazione non illogica. In particolare, la decisione impugnata aveva escluso che l'allontanamento fosse avvenuto per ragioni lavorative, ritenendo invece che l'imputato si fosse recato presso la fidanzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era manifestamente infondato e attinente a valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità, oltre che privo di una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
norma incriminatrice contestata, riferita alla violazione degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dalla misura di prevenzione; nel caso concreto, l'accertamento ha riguardato l'allontanamento dai limiti dell'autorizzazione concessa per motivi lavorativi.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendone i presupposti di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata quale parametro per l'applicazione della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera rilettura del merito o nella diversa valutazione delle prove, se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente e non manifestamente illogica.
- Il vizio di motivazione deve essere specificamente argomentato: non è sufficiente reiterare questioni già esaminate dal giudice di merito senza individuare reali lacune, contraddizioni o manifeste illogicità della decisione.
- Quando l'accertamento di merito esclude che l'allontanamento autorizzato sia avvenuto per le ragioni consentite, la decisione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della violazione di prescrizioni di prevenzione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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