Cassazione Penale, Sentenza n. 24553/2024 del 20/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal G.I.P.; il ricorrente proponeva tre motivi: (1) vizio di motivazione per aver fondato la gravità indiziaria su intercettazioni tra terzi che non lo vedevano interlocutore diretto e per presunte contraddizioni nell'apprezzamento delle sue dichiarazioni in interrogatorio; (2) carenza motivazionale sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (sia sul profilo soggettivo dell'agevolazione alla 'ndrangheta sia sull'utilizzo del "metodo mafioso"); (3) difetto delle esigenze cautelari, in particolare per l'assenza di attualità del pericolo di recidiva e per il "tempo silente" (i fatti risalivano a maggio 2018).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono dichiarati inammissibili: la Corte non ha ritenuto censurabile la motivazione del Tribunale del riesame che aveva utilizzato le intercettazioni tra Carmelo Serafino e Antonio Libri, integrate dalle dichiarazioni del ricorrente, per ritenere la gravità indiziaria; analogamente la sussistenza del "metodo mafioso" e la consapevolezza dell'agevolazione alla cosca è stata ritenuta adeguatamente motivata in base al contesto territoriale e ai rapporti del ricorrente con soggetti intranei alla cosca. Il terzo motivo (esigenze cautelari) è stato invece rigettato nel merito: la Corte ha confermato l'operatività della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 e ha ritenuto che il solo decorso del tempo non sia sufficiente a escludere la persistenza dei legami con l'associazione mafiosa in assenza di elementi concreti di dissociazione; il Tribunale aveva motivato in modo specifico sui rapporti stretti del ricorrente con esponenti della cosca e sulla sua disponibilità a partecipare alla condotta estorsiva. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
L'aggravante che rileva quando il fatto è commesso al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso può essere comunicata al concorrente che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe; è sufficiente il riferimento, anche implicito, al potere criminale dell'associazione in un contesto territoriale mafioso.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Previene una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per determinate fattispecie aggravate (compresa la fattispecie con art. 416-bis.1); detta presunzione può essere superata solo con elementi concreti (es. recesso dall'associazione, collaborazione, trasferimento) e il solo "tempo silente" non è normalmente sufficiente.
art. 606 lett. B) ed E) cod. proc. pen.
Regolano i motivi di ricorso per cassazione con riguardo al vizio di motivazione e alla violazione di norme di diritto; la Corte qui ricorda i limiti del controllo in sede di legittimità sulle motivazioni delle misure cautelari (verifica di adeguatezza logico-giuridica, non rivalutazione del merito).
art. 629, art. 628, artt. 56 e 110 cod. pen.
Riferimento alle fattispecie contestate (tentata estorsione aggravata, concorso di persone, tentativo) e ai reati ai quali si è rapportata la misura cautelare; la Corte valuta complessivamente le risultanze per la gravità indiziaria.
art. 51, comma 3-bis c.p.p. e art. 274-275 c.p.p.
Richiamate le disposizioni processuali relative alle misure cautelari e alla presunzione di necessità delle esigenze cautelari per reati particolarmente gravi; il giudice deve motivare in modo specifico se intende superare la presunzione.
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: il giudice di legittimità verifica la congruità logico-giuridica della motivazione, non può sostituirsi al giudice del merito per una valutazione alternativa del quadro probatorio.
- Intercettazioni tra terzi possono concorrere a formare gravità indiziaria anche se il ricorrente non è interlocutore diretto, quando il contesto, i riferimenti e riscontri (es. dichiarazioni dell'imputato) rendono coerente il quadro indiziario.
- Per configurare l'aggravante 'mafiosa' (art. 416-bis.1) è necessario valutare sia il profilo oggettivo (modalità intimidatorie riconoscibili come "metodo mafioso" nel territorio) sia il profilo soggettivo (consapevolezza della finalità di agevolare l'associazione); la consapevolezza può desumersi da rapporti e ruolo del soggetto nel contesto.
- La presunzione di necessità della custodia cautelare per reati aggravati di stampo mafioso è relativa ma robusta: il solo decorso del tempo ("tempo silente") non basta a escludere le esigenze cautelari; servono elementi concreti e obiettivi che dimostrino il superamento delle condizioni di pericolo.
- Quando la difesa allega elementi che potrebbero incidere sulle esigenze cautelari (es. lungo intervallo temporale, assenza di successive condotte), il giudice deve prendere in esame e motivare espressamente l'eventuale superamento della presunzione, indicando fatti concreti che giustifichino la revoca o modifica della misura.
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