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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09660/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il motivo non consentito perché meramente reiterativo delle doglianze già esaminate e respinte in appello, oltre che diretto a sollecitare una diversa lettura del merito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con un unico ricorso, proposto nell'interesse di due imputati, si deduceva la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello in ordine all'affermazione di responsabilità per il tentato riciclaggio di un'autovettura in concorso. I ricorrenti contestavano la ricostruzione del fatto e, in particolare, la valutazione delle dichiarazioni del testimone di polizia giudiziaria, sostenendo in sostanza una lettura alternativa del compendio probatorio. La Corte rileva però che la censura era già stata proposta in appello e lì puntualmente disattesa con argomentazioni logiche, e che in cassazione si traduceva in una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    La decisione riguarda il tentativo di riciclaggio di un'autovettura in concorso; la Corte non sviluppa un'interpretazione autonoma della norma sostanziale, limitandosi a escludere la fondatezza delle censure di motivazione sulla responsabilità affermata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo di ricorso viene ricondotto al vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ma è ritenuto inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del merito e reiterativo di doglianze già respinte in appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rilettura del merito o una diversa valutazione delle risultanze probatorie, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica e immune da vizi censurabili.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni della decisione impugnata.
  • La censura di vizio motivazionale non può essere utilizzata per sostituire al ragionamento del giudice di merito un'interpretazione alternativa del fatto, se la motivazione impugnata è coerente e non manifestamente illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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