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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02295/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di cartelle di pagamento relative a ICI per annualità 2008-2011, vantata dal Comune di Trebisacce. In appello l’agente della riscossione aveva contestato la decisione di primo grado che aveva ritenuto maturata la prescrizione quinquennale, deducendo la presenza di atti interruttivi della prescrizione e il rispetto dei termini decadenziali, anche mediante produzione documentale. La Corte d’appello tributaria ha però respinto l’appello affermando, in modo apodittico, che esso era fondato solo sul preteso difetto di legittimazione passiva del Comune e richiamando l’assenza di litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione. In Cassazione il ricorrente ha denunciato, ex art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo agli atti interruttivi della prescrizione. Il resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione sommaria dei fatti, la nullità della notifica e la carenza di capacità/legittimazione della parte ricorrente.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari del contribuente: ha ritenuto sanato ogni vizio di notifica per raggiungimento dello scopo, ha escluso la nullità del ricorso perché dal suo tenore era comunque chiaro l’oggetto della controversia, e ha riconosciuto la legittimazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione quale successore ex lege di Equitalia. Nel merito ha accolto il ricorso perché la CTR aveva omesso di esaminare il motivo di appello sulla prescrizione e di valutare la documentazione prodotta sugli atti interruttivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    L’esposizione sommaria dei fatti di causa è richiesta a pena di inammissibilità, ma nel caso concreto il requisito è stato ritenuto soddisfatto perché dal ricorso risultavano comprensibili oggetto della lite e vizio denunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e nei limiti di essa; l’omessa pronuncia sul motivo di appello integra violazione deducibile ex art. 360, n. 4 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il veicolo processuale per far valere la nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti, anche se preesistenti al primo grado.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Le spese di lite possono ricomprendere quelle determinate dalla violazione dei doveri processuali di lealtà e probità.

  • art. 1, comma 3, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016

    Ha determinato la successione ex lege dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia nei rapporti attivi, passivi e processuali, senza necessità di interruzione del processo.

  • artt. 299 e 300 c.p.c.

    Non richiedono interruzione del processo nel caso di successione ex lege dell’ente della riscossione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il giudice deve esaminare tutti i motivi ritualmente dedotti; l’omessa considerazione di uno di essi, specie se supportato da documenti prodotti, integra nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • Nel processo tributario è ammessa la produzione documentale in appello anche di documenti preesistenti al primo grado; il giudice di merito non può ignorarli quando siano pertinenti alla questione devoluta.
  • L’eccezione di prescrizione e, più in generale, la contestazione dell’interruzione della prescrizione possono essere fatte valere anche in appello e possono essere esaminate d’ufficio quando rilevanti.
  • La successione ex lege dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia comporta continuità nei rapporti processuali e non impone l’interruzione del processo.
  • Le eccezioni di inammissibilità fondate su vizi formali del ricorso o della notifica possono essere superate quando l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo e consenta la piena difesa della controparte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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