Cassazione Civile, Ordinanza n. 22752/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio, in ragione dei pagamenti documentati e della dedotta cessazione della materia del contendere. Per tale motivo ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha compensato le spese.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in sede di legittimità la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto dei suoi ricorsi contro avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2002, emessi sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e concernenti IRPEF, IRAP e IVA. Nel corso del giudizio di cassazione la parte contribuente rappresentava di trovarsi in esecuzione di un concordato preventivo omologato e chiedeva il rinvio della trattazione, deducendo l'imminente pagamento del debito tributario secondo la proposta concordataria e prospettando la cessazione della materia del contendere. Successivamente depositava istanza di cessazione della materia del contendere e risultavano in atti modelli F24 attestanti pagamenti relativi agli atti impositivi; tuttavia la Corte rilevava che non vi era perfetta coincidenza tra i versamenti effettuati e gli importi iscritti negli atti impugnati.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, sopravvenga un fatto idoneo a far venir meno l'interesse della parte ricorrente alla decisione, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La produzione di pagamenti relativi agli atti impositivi può giustificare la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, anche se la coincidenza tra somme versate e importi accertati non risulti perfetta, ove la situazione complessiva renda priva di utilità la prosecuzione del giudizio.
- In presenza di sopravvenienze che escludano l'utilità concreta della decisione, il giudice può compensare le spese di lite.
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