Sentenza del 28/09/2018 n. 23509 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, deducendo, tra l’altro, la violazione del litisconsorzio necessario. La controversia riguardava un avviso di accertamento ILOR relativo al 1996 e un accertamento induttivo fondato sull’applicazione di un ricarico. La società ha sostenuto che il giudizio avrebbe dovuto essere trattato congiuntamente ai giudizi relativi agli accertamenti IRPEF notificati ai soci, poiché l’accertamento del reddito della società di persone si riflette automaticamente sui redditi dei soci.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri, relativi al merito della pretesa tributaria e alla misura del ricarico. Ha stabilito che, nelle controversie riguardanti società di persone e imputazione del reddito ai soci, società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali. Poiché i soci non avevano partecipato al procedimento, l’intero giudizio è stato dichiarato nullo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
Per le società di persone, il reddito è imputato automaticamente ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, anche se non è stato effettivamente percepito. Questa unitarietà dell’accertamento impone, di regola, la partecipazione congiunta della società e di tutti i soci.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
È la norma richiamata quale base dell’accertamento induttivo effettuato dall’Ufficio. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito la legittimità dell’accertamento perché ha dichiarato nullo l’intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio.
D.P.R. n. 633 del 1973, art. 52, comma 5
La sentenza di merito aveva richiamato questa disposizione per escludere l’utilizzabilità delle scritture e dei documenti contabili non esibiti o non messi a disposizione durante l’attività di verifica. La Corte di cassazione non ha però valutato definitivamente tale questione.
Cass., Sezioni Unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815
Il principio affermato è che l’accertamento relativo a una società di persone e quello relativo ai suoi soci costituiscono una controversia inscindibile quando riguardano elementi comuni della pretesa tributaria. In tal caso sussiste litisconsorzio necessario originario.
Massime di principio
- Quando viene contestato il reddito di una società di persone e tale reddito è imputato automaticamente ai soci, la società e tutti i soci devono normalmente essere parti dello stesso processo.
- La mancata partecipazione di uno o più litisconsorti necessari determina la nullità dell’intero giudizio, rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento.
- Il giudice non può decidere separatamente la posizione della società o di alcuni soci se la controversia riguarda elementi comuni dell’accertamento; deve ordinare l’integrazione del contraddittorio.
- La società in liquidazione conserva la propria capacità e legittimazione processuale e quella dei soci non viene meno; la liquidazione non è assimilabile automaticamente al fallimento e non elimina il litisconsorzio necessario.
- Quando la sentenza viene annullata per un vizio processuale di questo tipo, la Corte non esamina normalmente le questioni di merito, come la correttezza dell’accertamento induttivo o la percentuale di ricarico, che dovranno essere rivalutate dal giudice di rinvio.
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