Cassazione Penale, Sentenza n. 30789/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna emessa dal Giudice di pace per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Nel corso dell’udienza del 30 giugno 2025, dopo che l’istruttoria era stata rinviata a successiva udienza per l’escussione di un testimone, il verbale fu riaperto poche ore dopo per la lettura del dispositivo di sentenza alla presenza di un difensore d’ufficio nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione delle regole del dibattimento perché la sentenza sarebbe stata pronunciata senza chiusura formale dell’istruttoria e senza discussione finale delle parti; 2) nullità assoluta per lesione del diritto di difesa; 3) mancata assunzione di una prova decisiva, ossia la produzione di un permesso di soggiorno per motivi familiari; 4) vizi nella determinazione della pena per mancanza di motivazione e per eccessiva distanza dal minimo edittale; 5) contraddittorietà della motivazione rispetto al verbale d’udienza. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza di primo grado era affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio ex artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p., perché il dispositivo era stato letto in udienza senza la preventiva definizione dell’istruttoria dibattimentale e soprattutto senza consentire al pubblico ministero e al difensore dell’imputato di svolgere la discussione finale. Conseguentemente ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Firenze in diversa persona fisica. Le ulteriori doglianze sono rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma incriminatrice per la quale era stata pronunciata la condanna in primo grado; il testo non contiene una specifica interpretazione della fattispecie sostanziale, ma solo il richiamo al reato contestato.
Richiamato con riferimento alla nomina del difensore d’ufficio presente al momento della riapertura del verbale e della lettura del dispositivo.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Base normativa dei motivi di ricorso per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale.
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
Base normativa del motivo sulla mancata assunzione di una prova decisiva.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Base normativa dei motivi di ricorso per vizio di motivazione e illogicità della motivazione.
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del contraddittorio e del giusto processo.
Richiamato quale norma relativa alla discussione finale nel dibattimento.
Richiamato quale norma relativa alla chiusura del dibattimento e alla fase conclusiva del giudizio.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte ha ravvisato una nullità di ordine generale a regime intermedio per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio nella fase dibattimentale.
Norma richiamata per qualificare il regime della nullità dedotta tempestivamente con il ricorso.
Richiamato nel motivo relativo alla determinazione della pena.
Richiamato nel motivo relativo alla determinazione della pena.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione del provvedimento decisorio.
Richiamato come parametro del contenuto della motivazione della sentenza.
art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Richiamato dalla difesa come possibile causa di proscioglimento in relazione alla prova documentale non acquisita.
Massime di principio
- È nulla, a regime intermedio, la sentenza letta in udienza quando il giudice non abbia previamente definito l’istruttoria dibattimentale e non abbia consentito alle parti di svolgere la discussione finale.
- La violazione del contraddittorio e del diritto di difesa nella fase conclusiva del dibattimento integra una nullità ex art. 178, lett. c), c.p.p., deducibile tempestivamente con il ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è accolto per una nullità processuale assorbente della fase dibattimentale, restano assorbite le ulteriori doglianze relative alla prova, alla pena e al vizio motivazionale.
- La lettura del dispositivo in assenza della rituale chiusura della fase istruttoria e della discussione finale impedisce una valida formazione della decisione di primo grado e impone l’annullamento con rinvio.
- La nullità processuale che incide sul diritto di difesa non comporta l’esame delle censure di merito o di motivazione quando la decisione va comunque rinnovata davanti a un giudice diverso.
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