Cassazione Penale, Ordinanza n. 13194/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello resa ex art. 599-bis c.p.p. all'esito di concordato sul trattamento sanzionatorio per reati in materia di stupefacenti. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis c.p., mirando sostanzialmente a contestare la determinazione della pena e il diniego/omessa valorizzazione di circostanze attenuanti, pur avendo aderito in appello al patteggiamento e quindi al contenuto sanzionatorio concordato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili soltanto eventuali vizi relativi alla volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo e all'applicazione di una pena illegale. Poiché la difesa si limitava a riproporre censure sul trattamento sanzionatorio alle quali aveva rinunciato aderendo al concordato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
nel giudizio di appello definito con concordato, il ricorso per cassazione è limitato a censure attinenti alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla conformità della decisione all'accordo e alla legalità della pena
richiamato dalla difesa per contestare la valutazione del trattamento sanzionatorio, ma le doglianze sono ritenute precluse per effetto dell'adesione al concordato
richiamato dalla difesa per contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma le doglianze sono ritenute non deducibili in cassazione dopo il concordato
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Contro una sentenza di appello resa all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre censure sul merito del trattamento sanzionatorio alle quali la parte abbia rinunciato aderendo all'accordo.
- In tale ipotesi sono deducibili soltanto vizi che incidano sulla validità del concordato o sulla legalità della decisione: volontà di aderire, consenso del pubblico ministero, difformità tra accordo e sentenza, applicazione di una pena illegale.
- La mera deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione in relazione ai criteri di cui agli artt. 133 e 62-bis c.p. è inammissibile se volta a contestare una pena già concordata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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