Cassazione Penale, Sentenza n. 03611/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza d'appello che, in riforma dell'assoluzione di primo grado ottenuta dall'imputato, aveva dichiarato la responsabilità civile di Zizi per l'occupazione di terreni di proprietà della Finanziaria Tosinvest. Il ricorso denunciava, in particolare, violazioni procedurali e carenze motivazionali: mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nonostante la Corte d'appello avesse riformato la valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni testimoniali decisive; travisamento e mancata considerazione di atti e memorie difensive (contratto di comodato e memoria del 6/6/2025); errata applicazione della fattispecie penale di cui all'art. 633 c.p. e insufficiente analisi dell'elemento psicologico dell'arbitrarietà dell'occupazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio secondo cui il giudice d'appello che riformi un'assoluzione basandosi su diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove dichiarative decisive è obbligato a rinnovare l'istruttoria dibattimentale (anche se l'appello è proposto solo dalla parte civile). Considerata l'assenza di confronto della Corte d'appello con le testimonianze e la motivazione del primo grado, la sentenza impugnata è stata annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore ai sensi dell'art. 622 c.p.p. La Corte ha inoltre precisato che la disposizione normativa introdotta dall'art. 573 comma 1-bis c.p.p. non si applica ratione temporis alla fattispecie, dato che la costituzione di parte civile è avvenuta prima dell'entrata in vigore della norma.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen. (lett. c))
Richiamato dal ricorrente come norma procedurale per censurare la motivazione; la Corte rileva che la valutazione dell'appello richiedeva rinnovazione istruttoria quando si cambia la valutazione di testimonianze decisive.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla necessità di considerare le memorie e le prove acquisite in primo grado; la Corte ha ritenuto carente il confronto della motivazione d'appello con il primo grado.
La Corte osserva che, pur essendo il comma 3-bis introdotto per l'obbligo di rinnovazione istruttoria nell'appello promosso dal pubblico ministero, lo stesso obbligo sussiste anche quando l'appello è proposto dalla sola parte civile, per ragioni di ragionevolezza e tutela del contraddittorio.
art. 573 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
La Corte dichiara l'inapplicabilità ratione temporis della nuova disposizione al caso di specie, poiché la costituzione di parte civile è avvenuta prima dell'entrata in vigore della norma (30/12/2022).
Norma invocata per il rinvio: la sentenza annullata agli effetti civili è stata rimessa al giudice civile competente per valore, conformemente al disposto di tale articolo.
Rilevato in rapporto alla natura dell'illecito contestato (occupazione arbitraria), ma la Corte di legittimità non ha deciso nel merito sulla sussistenza del reato penale, bensì ha annullato la decisione d'appello per vizi procedurali relativi alla valutazione delle prove.
D.P.R. n. 380/2001, art. 44 lett. b)
Richiamato come parte delle imputazioni di primo grado, ma la Corte di Cassazione si è concentrata su questioni processuali e sulla necessità di rinnovare l'istruttoria in appello.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello riforma un'assoluzione basandosi su una diversa valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative decisive, è obbligata a rinnovare l'istruttoria dibattimentale e a riesaminare le prove (anche d'ufficio), per garantire il contraddittorio e la verifica diretta delle dichiarazioni.
- L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello non è limitato all'ipotesi di impugnazione del pubblico ministero: si applica anche quando l'appello è proposto dalla sola parte civile, per esigenze di ragionevolezza e coerenza con i principi del giusto processo.
- Le modifiche procedurali introdotte da nuove norme (es. art. 573 c.p.p. comma 1-bis) si applicano soltanto ratione temporis: va sempre verificata la data di costituzione di parte civile rispetto all'entrata in vigore della norma.
- Quando la Corte di legittimità annulla una sentenza 'agli effetti civili', può disporre il rinvio al giudice civile competente per valore ai sensi dell'art. 622 c.p.p.; ciò comporta che la decisione sulla responsabilità civile sarà rimessa al giudice civile in grado d'appello.
- In controversie su occupazioni di terreni, la mera presenza protratta nel tempo e il pagamento di somme non escludono a priori questioni sull'elemento soggettivo (arbitrarietà) rilevante per il reato di occupazione: tuttavia la valutazione richiede istruttoria specifica e confronto diretto delle testimonianze e dei contratti storici.
- Per la difesa, è strategico richiedere espressamente la rinnovazione dell'istruttoria in appello quando la sentenza di primo grado si fonda su prove testimoniali favorevoli; per la parte civile, occorre considerare il momento della costituzione in rapporto alle novità normative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03324/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03327/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03328/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03329/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03330/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03331/2026 del 28/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →