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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03324/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretto e per equivalente, ridotto a euro 2.967.261,96. I ricorrenti censurano: 1) insufficiente e apparente motivazione sul requisito del periculum in mora ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p., lamentando che il Tribunale ha fatto riferimento in termini generici alla "natura fungibile del denaro" senza individuare un rischio concreto e specifico di dispersione per la fattispecie; 2) illegittima integrazione della motivazione del decreto di sequestro da parte del giudice del riesame in violazione del combinato disposto degli artt. 309 co. 9 e 324 co. 7 c.p.p., ossia il presunto travalicamento dei poteri del riesame a sostituirsi al G.I.P.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo (sostanzialmente quello sulla presunta integrazione/ travalicamento) perché la questione non era stata devoluta alla Corte nella precedente impugnazione che aveva determinato l'annullamento con rinvio. Quanto al primo motivo sulla motivazione del periculum, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione adeguata e conforme al dictum della sentenza rescindente e alla giurisprudenza di legittimità e Sezioni Unite (che richiede una motivazione "concisa" ma specifica): il Tribunale aveva infatti evidenziato condotte reiterate e organizzate di frode fiscale, i rapporti tra le diverse società coinvolte e una prognosi negativa sulla conservazione spontanea delle somme, giustificando l'anticipazione degli effetti ablatori della confisca. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Norma sostanziale che disciplina le fattispecie di reato tributario (contestate agli indagati) e costituisce il fondamento del fumus commissi delicti in relazione a presunte frodi fiscali.

  • codice di procedura penale, art. 321 comma 2

    Impone l'obbligo di fornire la concisa motivazione anche del "periculum in mora" quando il sequestro preventivo è finalizzato alla confisca; la Corte ha ritenuto adempiuto l'onere motivazionale del Tribunale del riesame nella misura richiesta dalla giurisprudenza.

  • codice di procedura penale, art. 309 comma 9

    Regola i poteri del giudice dell'impugnazione cautelare; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il riesame non può supplire ex novo a una motivazione totalmente inesistente, ma ha dichiarato inammissibile la censura perché la questione non era stata devoluta alla Corte nel precedente giudizio.

  • codice di procedura penale, art. 324 comma 7

    Prevede i limiti dell'attività del giudice del riesame; la censura relativa al travalicamento di poteri è stata considerata inammissibile per ragioni processuali (mancata devoluzione).

  • codice penale, art. 240

    Riferimento normativo alla confisca prevista dal codice penale evocata nella giurisprudenza richiamata; utile per collegare il sequestro preventivo alla successiva confisca.

  • Giurisprudenza - Sezioni Unite, n. 36959/2021 (Ellade)

    Principio interpretativo richiamato: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione "concisa" sul periculum in mora, rapportata alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo; la Corte ha valutato il provvedimento impugnato alla luce di questo parametro.

Massime di principio

  • In caso di annullamento con rinvio, il giudice del rinvio non può essere chiamato a riesaminare questioni che non sono state devolute alla Corte di Cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento; censure nuove o non devolute risultano inammissibili.
  • Il requisito del periculum in mora per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione "concisa" ma specifica: non è sufficiente un richiamo mero e generico alla "natura fungibile del denaro", ma è ammesso motivare il pericolo di dispersione sulla base di elementi fattuali concreti (es. condotte reiterate, assetti societari organizzati, rapporti tra imprese e indagati).
  • Il giudice del riesame può integrare e precisare la motivazione del provvedimento cautelare nei limiti del potere di controllo, purché non si sostituisca al giudice del merito quando la motivazione originaria sia del tutto inesistente; tuttavia, l'eccezione relativa a integrazione illegittima deve essere tempestivamente e correttamente devoluta nei gradi precedenti per poter essere valutata in Cassazione.
  • Per misure reali rivolte a somme fungibili, la difesa dovrebbe esigere dal giudice elementi specifici e concreti che fondino la previsione di dispersione (prova di condotte di occultamento, passaggi patrimoniali, rapporti societari), e sollevare prontamente le questioni procedurali rilevanti affinché risultino devolute in caso di ricorso per cassazione.
  • La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato sulla motivazione delle misure reali: è sindacabile l'assenza o la mera apparenza della motivazione, mentre l'illogicità manifesta o questioni meramente di valutazione fattuale sono meno facilmente rimesse al sindacato di legittimità.

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