Cassazione Penale, Sentenza n. 03330/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto della domanda di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per la detenzione subita dalla Perricone (custodia cautelare in carcere dal 24/05/2016 al 02/09/2016 e arresti domiciliari dal 02/09/2016 al 19/07/2017) nel procedimento in cui le erano stati contestati i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e la violazione dell'art. 12-quinquies legge 7 agosto 1992 n. 356. La ricorrente era stata successivamente assolta con sentenza definitiva del Tribunale di Trapani del 24/09/2021 per non aver commesso il fatto. La Corte d'appello aveva però ritenuto sussistente la "colpa grave" ostativa alla riparazione, motivando che la Perricone aveva coadiuvato il cugino (capo dell'associazione) nella gestione delle attività economiche illecite e partecipato in modo non meramente esecutivo alla gestione dei consorzi, sulla base di intercettazioni e dell'interrogatorio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha confermato che la Corte della riparazione ha correttamente valutato, nel proprio ambito autonomo, elementi probatori emersi nel processo di merito (intercettazioni, passaggi di conversazioni e dichiarazioni rese in interrogatorio) ritenendoli idonei a dimostrare una condotta di connivenza e partecipazione gestionale tale da configurare colpa grave. La Cassazione ha ribadito il principio per cui il giudizio di riparazione valuta ex ante se il comportamento dell'interessato abbia contribuito a creare l'apparenza di illiceità che ha determinato l'intervento cautelare, indipendentemente dall'esito assolutorio nel merito, e ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale. Di conseguenza la domanda di riparazione è stata respinta e il resistente è risultato vincitore.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale titolo della domanda di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha applicato il concetto di colpa grave quale causa ostativa al riconoscimento della riparazione ai sensi di tale articolo
art. 416 cod. pen.
Norma sul reato di associazione per delinquere: è il capo di imputazione principale nel procedimento penale; la condotta contestata e poi assolta è stata comunque valutata nel giudizio di riparazione come elemento fattuale rilevante ai fini della colpa grave
art. 12 quinquies legge 7 agosto 1992 n. 356
Norma richiamata come secondo capo di imputazione; anch'essa parte del compendio probatorio considerato dalla Corte della riparazione
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in chiusura della sentenza come riferimento procedurale (conseguenze processuali del rigetto), senza che dal testo emerga ulteriore specificazione normativa
Massime di principio
- Il giudice della riparazione ha una cognizione autonoma rispetto al giudice di merito: può valutare gli stessi fatti emersi nel processo penale per stabilire se il comportamento del ristretto abbia concorso, con dolo o con colpa grave, a creare l'apparenza di illiceità che ha giustificato la misura cautelare.
- L'assoluzione nel merito non determina automaticamente il diritto alla riparazione; se emerge una condotta di "colpa grave" (macroscopica negligenza, connivenza o comportamento che prevedibilmente poteva determinare l'intervento dell'autorità giudiziaria) la riparazione può essere esclusa.
- La colpa grave va interpretata come una negligenza o connivenza così rilevante da avere concretamente contribuito a formare un quadro indiziario serio: partecipazione gestionale non meramente esecutiva, omissioni rilevanti, comportamenti finalizzati a occultare o a ostacolare le indagini sono esempi tipici.
- Il giudice della riparazione può utilizzare intercettazioni, interrogatori e altri elementi già valutati nel processo cautelare/penale, purché li valuti secondo i limiti e la finalità specifica del giudizio di riparazione (verificare se la condotta abbia effettivamente ingenerato l'apparenza di illiceità).
- Per contrastare efficacemente un diniego di riparazione è utile documentare e dimostrare il mancato nesso causale tra il proprio comportamento e la misura cautelare, la mancanza di consapevolezza o di partecipazione gestionale, nonché eventuali elementi che smentiscano l'interpretazione attribuita alle intercettazioni (es. acquisizione di prove che mostrino l'inesistenza di occultamenti o che documentino la tempestiva cooperazione con le indagini).
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