Cassazione Penale, Sentenza n. 03328/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRichiesta accolta. La Corte ha ritenuto l'errore materiale evidente e ha disposto la correzione nell'intestazione, nel secondo rigo del punto 1) e nel primo rigo del punto 2) del "Ritenuto in fatto" della sentenza-documento n. 17795 del 23/04/2025 (depositata il 12/05/2025, Rg 6408/2025), sostituendo il nome di battesimo "Ani" con "Mirel". Disposta l'annotazione presso la cancelleria. Decisione resa il 14/01/2026.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta, ai sensi dell'art. 625-bis comma 3 cod. proc. pen., di correzione d'ufficio di un errore materiale nella sentenza n. 17795 del 23/04/2025: per mera svista il nome di battesimo del ricorrente era indicato come "Ani" invece di "Mirel"; tutti gli atti del procedimento, incluso il ricorso per cassazione, riguardano Lila Mirel, pertanto si chiede la rettifica formale.
Norme richiamate
art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.
La norma consente la correzione d'ufficio degli errori materiali contenuti nelle sentenze; è stata applicata per rettificare un evidente errore di trascrizione del nome del ricorrente senza incidere sul contenuto sostanziale del provvedimento.
Massime di principio
- La correzione d'ufficio ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. è idonea per errori evidenti e materiali (es. nome, cognome, date) dimostrabili dagli atti del procedimento.
- Per ottenere la rettifica è utile richiamare e allegare gli atti che attestano la corretta identificazione (ricorso, provvedimento originario, altri documenti) per provare che si tratta di una svista formale.
- La rettifica è di natura meramente formale e non modifica la sostanza della decisione; se l'errore incide su diritti o valutazioni sostanziali occorrono rimedi diversi (impugnazione, istanza di revisione o altro rimedio previsto).
- La cancelleria provvede alle annotazioni sugli originali; la correzione non implica automaticamente la riapertura dei termini o nuovi gravami processuali, salvo effetti concretamente dimostrabili.
- Il giudice verifica l'evidenza dell'errore: quando l'errore appare chiaro e gli atti confliggono con l'indicazione errata, la correzione viene disposta senza necessità di complesse istruttorie.
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