Cassazione Penale, Sentenza n. 42349/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il sequestro preventivo ai sensi dell'art.321 c.p.p. finalizzato alla confisca ex art.240-bis c.p. della totalità delle quote della societa' "DG Costruzioni servizi s.r.l." (50% intestato alla ricorrente e riconducibile al padre Ruggiero Gianfranco). Le censure principali erano: motivazione apparente e illegittima motivazione per relationem con il decreto del GIP; mancata specifica prova dell'intestazione fittizia e del dolo necessario per l'interposizione fittizia; errata qualificazione normativa del sequestro ai sensi dell'art.240-bis (secondo la ricorrente applicabile solo se ricorrono reati presupposto tassativamente indicati) e quindi violazione del principio di legalità; omessa motivazione sul periculum in mora rispetto a beni intestati a terzo estraneo al reato (richiesta di motivazione probabile del collegamento tra beni e attivita' delittuosa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le critiche della ricorrente fossero in gran parte censure di merito e/o generiche e non rientrassero nel limitato sindacato di legittimità ammesso contro ordinanze in materia di sequestro. Il provvedimento impugnato e' stato ritenuto corredato da motivazione adeguata: il Tribunale del Riesame aveva valorizzato la sproporzione tra redditi e patrimonio, l'assenza di documentazione che giustificasse l'origine lecita delle somme usate per l'acquisto delle quote, dichiarazioni della ricorrente e l'elevato tenore di vita familiare come elementi indiziari idonei a fondare il fumus e l'eventuale intestazione fittizia. La Corte ha poi escluso la pertinenza della pronuncia delle Sezioni Unite n.36959/2021 al caso di specie, ritenendo che, con riferimento all'art.240-bis c.p., il periculum in mora potesse ritenersi in re ipsa alla luce della configurabilita' della confisca "allargata". Conseguentemente il ricorso e' inammissibile e la ricorrente e' condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma riferita alla possibilita' di sequestro preventivo finalizzato alla confisca; il Tribunale ha utilizzato l'art.321 c.p.p. quale titolo procedurale per il sequestro finalizzato alla confisca ex art.240-bis c.p.
E' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito[...]
La Corte ha interpretato l'art.240-bis come norma che consente la confisca "allargata" anche nei confronti di beni intestati formalmente a terzi quando emerge sproporzione e riconducibilita' all'indagato; in tale contesto il periculum in mora puo' essere ritenuto in re ipsa e non richiede motivazione ulteriore se il fumus e l'illecito arricchimento risultano adeguatamente motivati.
art.416 e art.416-bis cod. pen.
I reati associativi (e le aggravanti ex art.416-bis 1) sono stati considerati reati presupposto che possono giustificare l'applicazione dell'art.240-bis; la gravita' indiziaria nei confronti del soggetto ritenuto referente (Gianfranco Ruggiero) e' stata valutata dal Tribunale e ritenuta sufficiente ai fini del sequestro, anche se successivamente su alcuni capi il Riesame ha annullato l'ordinanza genetica.
Richiamato tra le contestazioni cautelari collegate al quadro indiziario complessivo; contribuisce alla valutazione della gravita' indiziaria e del reato presupposto per la confisca allargata.
Sentenza Sezioni Unite n.36959/2021
La Corte ha ritenuto che la pronuncia S.U. si riferisse specificamente all'art.240 c.p. e non fosse direttamente applicabile al caso di art.240-bis; quindi la richiesta di motivazione sul periculum in mora, invocata dalla ricorrente alla stregua di quella S.U., non era pertinente.
Giurisprudenza citata (es. Sez. U n.25932/2008; Sez.1 n.8518/2020; Sez.2 n.3854/2021)
Richiami giurisprudenziali usati per precisare i limiti di sindacato in Cassazione sulle ordinanze cautelari e i criteri di applicazione della confisca allargata (sproporzione reddito/patrimonio, disponibilita' indiretta dei beni).
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso ordinanze di sequestro e' ammesso soltanto per violazione di legge; le censure di merito o la mera richiesta di diverso apprezzamento dei fatti non sono ammissibili.
- Per l'applicazione della confisca "allargata" ex art.240-bis c.p. non e' necessario che il bene sia direttamente riconducibile all'indagato: puo' essere sequestrato anche se formalmente intestato a terzi quando sussiste sproporzione tra patrimonio e redditi e elementi che fanno ritenere un'intepretazione simulata dell'intestazione.
- La prova dell'intestazione fittizia o dell'interposizione richiede elementi specifici, ma la Corte ritiene sufficienti valutazioni circostanziali gravi (sproporzione reddito/patrimonio, tenore di vita, mancanza di documentazione sulla provenienza lecita) per fondare il fumus e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
- Il periculum in mora, nei casi di confisca ex art.240-bis, puo' essere considerato in re ipsa quando ricorrono gli elementi che rendono oggettivamente confiscabili i beni; tuttavia, quando i beni sono intestati a terzi estranei e non vi sono elementi concreti di collegamento, la motivazione specifica sul periculum e' necessaria.
- Se successivamente alcuni capi d'imputazione vengono annullati in sede di riesame, cio' non annulla automaticamente la portata cautelare se permangono altre contestazioni aggravate che costituiscono reati presupposto ai fini dell'art.240-bis.
- Difensore: in ricorsi contro sequestri finalizzati alla confisca e' strategico apportare documentazione concreta sulla lecita provenienza dei beni e proporre censure precise di diritto e vizi motivazionali radicali, non meri contrasti valutativi sui fatti.
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