Cassazione Civile, Ordinanza n. 29337/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di mancato pagamento di fatture relative a forniture eseguite da una società nei confronti di un condominio. In primo grado il condominio aveva già pagato il capitale prima della costituzione in giudizio, ma aveva formulato un'offerta di pagamento delle spese legali e vive che la controparte aveva rifiutato. La società ricorrente aveva ottenuto in appello una rideterminazione delle spese di primo grado, ma riteneva ancora erronea la liquidazione: contestava, con i primi due motivi, una pretesa motivazione apparente della sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto non dovuta una autonoma liquidazione dell'attività di negoziazione assistita, riqualificando la somma riconosciuta come rimborso delle spese vive, e nella parte in cui aveva rideterminato le spese del primo grado; con il terzo motivo denunciava la violazione dell'art. 91 c.p.c. e delle tariffe, sostenendo che avrebbe dovuto esserle riconosciuto anche il compenso per la fase di trattazione o per l'intero primo grado, poiché l'offerta del condominio non copriva anche gli interessi moratori; con il quarto motivo censurava la liquidazione delle spese del giudizio di appello, chiedendone una nuova quantificazione in conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati o non configurabili come vizi di legittimità i primi due motivi, osservando che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente ma sorretta da argomentazioni logiche e coerenti: l'importo liquidato per la fase stragiudiziale era stato correttamente riqualificato come rimborso delle spese vive, e la statuizione sulle spese del primo grado era stata giustificata dal fatto che, alla prima udienza, il condominio aveva formulato un'offerta satisfattiva poi rifiutata senza giustificato motivo, rendendo superflue le ulteriori attività processuali. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente richiamando l'art. 91 c.p.c., richiedeva in realtà una nuova valutazione del merito della vicenda processuale e della sufficienza dell'offerta, preclusa in sede di legittimità. Il quarto motivo è stato considerato un non motivo, poiché sollecitava direttamente la Cassazione a rideterminare le spese del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I vizi denunciati devono integrare effettivi errores di legittimità; non è consentito usare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione del merito o per censurare genericamente la motivazione quando questa sia logica e non contraddittoria.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La censura è inammissibile se la parte non allega e specifica adeguatamente gli elementi fattuali e documentali posti a fondamento della doglianza.
Se la domanda è accolta in misura non superiore a una proposta conciliativa, la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta sopporta le spese maturate dopo la proposta; la norma va applicata in base alla fattispecie concreta accertata dal giudice di merito.
L'attività di negoziazione assistita non andata a buon fine non impone una separata liquidazione del compenso professionale secondo la lettura accolta dal giudice di merito, che ha riqualificato la somma come rimborso delle spese vive.
Le spese del primo grado sono state rideterminate applicando i parametri minimi previsti dal decreto, in relazione al valore della domanda e alla semplicità delle questioni trattate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti del rigetto o dell'inammissibilità, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 24 Cost.
La parte lo richiama a sostegno del diritto di difesa, ma la Corte non ne ricava un autonomo criterio decisorio, limitandosi a ritenere inammissibile la censura.
art. 111 Cost.
La disposizione è evocata in relazione alla denuncia di motivazione apparente, ma la Corte esclude che la sentenza impugnata presenti un deficit motivazionale rilevante in cassazione.
Massime di principio
- La denuncia di motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza impugnata espone una trama argomentativa intelligibile, non intrinsecamente contraddittoria e idonea a far comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione della vicenda processuale o della sufficienza di un'offerta conciliativa; la Corte di cassazione controlla solo la corretta applicazione della norma processuale rispetto ai fatti accertati dal giudice di merito.
- Quando la domanda viene accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa, il rifiuto ingiustificato dell'offerta può giustificare la condanna alle spese maturate dopo la proposta, rendendo non ripetibili le attività processuali ulteriori rese superflue da tale rifiuto.
- Le censure in tema di liquidazione delle spese non possono essere accolte se mirano, in sostanza, a ottenere una nuova quantificazione del compenso da parte della Cassazione anziché denunciare un vero errore di diritto o una reale mancanza di motivazione.
- La deduzione di un fatto o di un documento a sostegno del ricorso deve essere specifica e autosufficiente: la mera allegazione assertiva non soddisfa l'onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
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