Cassazione Penale, Ordinanza n. 05573/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui l'inammissibilità comporta tale sanzione salvo che il ricorrente abbia proposto impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, evenienza esclusa nel caso concreto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo tre censure: mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; diniego delle attenuanti generiche; e determinazione della pena ritenuta eccessiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali motivi erano meramente reiterativi di questioni già esaminate e disattese in modo congruo dal giudice di merito, il quale aveva escluso l'art. 131-bis per la non occasionalità ma abitualità delle condotte, aveva negato elementi positivi idonei a fondare le attenuanti generiche, e aveva giudicato la pena congrua rispetto all'offensività del fatto e alla personalità dell'imputato.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando le condotte non sono occasionali ma abituali.
Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi valorizzabili; il loro diniego è legittimo se il giudice di merito esclude tali elementi con motivazione congrua.
La pena va commisurata all'offensività del fatto e alla personalità dell'imputato, ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamato il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia concorso, almeno per colpa, alla causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logica e giuridicamente corretta, senza indicare specifici vizi della decisione impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando il giudice accerta che le condotte sono abituali e non episodiche.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito escluda l'esistenza di elementi positivi meritevoli di valorizzazione e tale valutazione sia congruamente motivata.
- La determinazione della pena non può essere censurata in cassazione se il giudice ha dato conto, in modo non illogico, della congruità della sanzione rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che la causa di inammissibilità non sia a lui addebitabile almeno per colpa.
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