Cassazione Penale, Ordinanza n. 31153/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e altro reato non specificato nel testo. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) la violazione del principio del ne bis in idem, assumendo che per il medesimo fatto già sanzionato in sede penale fosse stata irrogata anche una sanzione disciplinare; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, contestando la ricostruzione dei fatti e la tenuta dell'apparato argomentativo della Corte d'appello; 3) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, il secondo generico perché non confrontato con la motivazione di merito, e il terzo estraneo al sindacato di legittimità, poiché i giudici di merito avevano motivato sulla carenza di elementi positivi per concedere le attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto insussistente la lamentata violazione del ne bis in idem, perché una sanzione disciplinare non equiparabile per natura, qualificazione giuridica e severità a una pena non integra il divieto di doppio giudizio; ha poi qualificato come generico il motivo sulla configurabilità del reato, non misurato con la motivazione della Corte d'appello; infine ha escluso la censura sulle attenuanti generiche perché i giudici di merito avevano già evidenziato l'assenza di elementi positivi giustificativi. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il provvedimento impugnato riguardava una condanna per resistenza a pubblico ufficiale; la Cassazione non entra nel merito della sussistenza del reato, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso.
principio del ne bis in idem
Non è violato quando, per il medesimo fatto oggetto di sanzione penale, venga irrogata anche una sanzione disciplinare che, per natura, qualificazione giuridica e grado di severità, non sia equiparabile a una sanzione penale.
Circostanze attenuanti generiche
Il mancato riconoscimento è insindacabile in cassazione quando i giudici di merito abbiano motivato sulla carenza di elementi positivi idonei a giustificarle.
Conseguenza della declaratoria di inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ne bis in idem non è configurabile quando alla sanzione penale si affianchi una sanzione disciplinare che, per struttura e severità, non abbia natura sostanzialmente penale.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che censuri la configurabilità del reato senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza di merito.
- La doglianza sul diniego delle attenuanti generiche non può essere accolta se la decisione di merito è sorretta da una motivazione logica sulla mancanza di elementi positivi favorevoli.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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