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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25517/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di capi di abbigliamento sportivo da parte di una società, che prima della consegna corrispose il prezzo con tre assegni consegnati all'agente della venditrice. Gli assegni furono spediti dal destinatario alla cliente con posta ordinaria, anziché con modalità più sicure, e vennero trafugati; uno di essi fu poi alterato e incassato per un importo maggiore, con conseguente addebito alla società traente. La società, avendo già ottenuto in via stragiudiziale parte delle somme dalla banca trattaria e parte della merce dalla fornitrice, convenne in giudizio solo l'agente per ottenere il residuo importo e il risarcimento del danno. In cassazione la società ha censurato la sentenza d'appello per motivazione apparente o insufficiente e violazione dell'art. 1227 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse escluso erroneamente il concorso di colpa dell'agente nella scelta di inviare gli assegni con posta ordinaria. Ha inoltre dedotto l'illegittimità della liquidazione delle spese di lite, poiché la corte d'appello le aveva poste a suo carico anche per il primo grado, nonostante la contumacia dell'appellato in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la spedizione di un assegno con posta ordinaria, in presenza di alternative più sicure, integra una condotta colposa rilevante ai fini del concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., e che la motivazione della corte territoriale non era adeguata nel negare tale profilo di colpa. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo, pur osservando che la regolazione delle spese di primo grado appariva incongrua perché il convenuto era rimasto contumace e non aveva quindi sostenuto spese rimborsabili. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma invocata come vizio di nullità della sentenza per motivazione e violazioni processuali; il ricorso è stato scrutinato sotto il profilo della nullità della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della sufficienza/validità della motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della doglianza sulla motivazione e sulla regolarità del processo.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per sostenere un profilo di colpa nella condotta del resistente.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    interpretato nel senso che il concorso colposo del danneggiato può ravvisarsi anche quando questi, con una condotta attiva od omissiva, si esponga volontariamente a un rischio superiore alla norma che si inserisca come antecedente necessario nel processo causale del danno.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla censura sulle spese di lite e alla soccombenza.

  • art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    richiamato solo per la modalità di trattazione camerale della causa.

  • L. 18 dicembre 2020, n. 176

    richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 137/2020, solo per la modalità di trattazione camerale.

  • L. 29 marzo 1973, n. 156

    richiamata come codice postale; la Corte precisa che le relative norme si applicano ai rapporti tra utente e titolare del servizio e non fondano, da sole, l'imputazione di responsabilità nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G.

    richiamato in tema di raddoppio del contributo unificato, escluso nel caso di accoglimento dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La spedizione di un assegno tramite posta ordinaria, quando siano disponibili modalità più sicure di trasmissione, può integrare condotta colposa del mittente ai fini del concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., se il titolo viene sottratto e incassato da soggetto non legittimato.
  • Il concorso di colpa del danneggiato non richiede una cooperazione attiva nella causazione dell'evento: è sufficiente che egli si esponga volontariamente a un rischio superiore a quello consentito dalle regole di comune prudenza, purché tale condotta si inserisca come antecedente necessario nella sequenza causale del danno.
  • Nel valutare il nesso causale ai fini del concorso colposo occorre considerare l'intera sequenza dei fatti che hanno determinato l'evento dannoso e non soltanto il segmento terminale della vicenda.
  • Le norme che disciplinano il servizio postale regolano i rapporti tra utente e gestore del servizio e non sono, di per sé, idonee a escludere o affermare la responsabilità di soggetti terzi coinvolti nella trasmissione del titolo.
  • In tema di spese processuali, non è coerente porre a carico della parte vittoriosa le spese di un grado in cui la controparte sia rimasta contumace e non abbia quindi sostenuto spese rimborsabili.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeInadempimentoSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaCompensatio lucri cum damno

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