Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26974/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato l'appello cautelare contro il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. ai fini della confisca per equivalente in materia di reati tributari. Il ricorrente contestava la violazione del principio di proporzionalità nella quantificazione del valore dei beni sottoposti a sequestro, indicandone la sproporzione rispetto al profitto del reato perché il sequestro era stato quantificato sulla totalità delle quote societarie possedute e calcolato sull'IRES 'evaso' senza scorporare i costi effettivamente sostenuti; inoltre si denunciava che il vincolo sulle quote poteva arrecare un pregiudizio irreparabile alla continuità aziendale.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la doglianza sulla presunta sproporzione non è stata formulata con sufficiente specificità: il Tribunale aveva chiarito che il sequestro era stato disposto in misura corrispondente al profitto del reato e non risultano, né sono state allegatamente provate, riduzioni successive del profitto originario (ad es. versamenti all'Erario) o che il valore delle quote sequestrate eccedesse l'ammontare del profitto. La Corte ha inoltre ricordato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice del riesame deve verificare la proporzionalità ma non è tenuto a compiere accertamenti meramente valutativi salvo il caso di manifesta sproporzione. Sono state considerate non pertinenti, in sede cautelare, contestazioni generiche sulla genuinità delle fatture, essendo tali profili rilevanti nel merito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa nella contestazione della legittimità del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che, anche alla luce di tale norma, non siano state fornite allegazioni specifiche che dimostrino una manifesta sproporzione del sequestro rispetto al profitto del reato

  • art. 322 ter cod. pen.

    Richiamato dalla difesa tra le norme denunciate; la Corte non ha ravvisato, nel complesso degli argomenti proposti, profili di illegittimità fondati su tale richiamo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto del ricorso

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    Norma richiamata in ordine alle conclusioni rese dalle parti in udienza; utilizzata in sede processuale per le conclusioni del Pubblico Ministero e della difesa

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 22104 del 17/02/2021; Sez. 2, n. 26340 del 28/02/2018)

    Principio richiamato dalla Corte: nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente il giudice del riesame deve verificare la proporzione tra valore dei beni e profitto del reato, ma non è titolare del potere di svolgere approfonditi accertamenti valutativi salvo il caso di manifesta sproporzione; pertanto il gravame deve contenere allegazioni e prove specifiche per dimostrare la sproporzione

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo per equivalente il ricorrente deve allegare in modo specifico e documentato la manifesta sproporzione tra valore dei beni sequestrati e profitto del reato, indicando dati e prove sul valore degli stessi.
  • Il Tribunale del riesame verifica la proporzionalità ma non è chiamato a svolgere accertamenti di merito o valutazioni economiche approfondite salvo che la sproporzione non appaia manifesta sulla base degli atti.
  • Il sequestro diretto di disponibilità liquide o beni evidenziati viene preferito; il sequestro per equivalente su quote societarie è ammissibile solo entro il limite dell'ammontare del profitto del reato e in subordine se non è possibile ottenere il valore tramite misure dirette.
  • Questioni relative al 'fumus' del reato o alla genuinità delle fatture (ossia profili di merito capaci di ridurre il profitto contestato) devono essere trattate nel giudizio di merito e non possono essere risolte in sede cautelare senza adeguate e specifiche allegazioni.
  • Per chiedere la riduzione della garanzia o la revoca del sequestro è opportuno utilizzare gli strumenti previsti (istanza al Pubblico Ministero, istanza al GIP, appello cautelare) e fornire valutazioni economiche documentate sul valore dei beni sottoposti a vincolo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.