Cassazione Civile, Ordinanza n. 07657/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un correntista/beneficiario nei confronti della banca per il preteso pagamento indebito di assegni, ritenuti dal giudice di merito invece correttamente pagati. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la decisione di primo grado. In Cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) vizio di motivazione insufficiente ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che il tribunale non avesse ammesso la prova testimoniale; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933, sostenendo che fosse incontroversa la responsabilità della banca per il pagamento di assegni a soggetto non legittimato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, anzitutto, che il ricorso non soddisfacesse il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non consentiva di comprendere i fatti sostanziali e processuali della causa. Ha inoltre osservato che il primo motivo era incentrato su un vizio motivazionale non più configurabile nella formulazione vigente dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dopo la riforma del 2012, applicabile alle sentenze pubblicate dopo il 12 agosto 2012. Infine, il secondo motivo è stato ritenuto una sollecitazione a un nuovo giudizio di fatto, precluso in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con liquidazione in favore della banca controricorrente, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non contiene un'esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire la conoscenza della vicenda sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura di insufficiente motivazione non è più proponibile nella formulazione previgente; dopo la riforma è limitato l'ambito del sindacato sulla motivazione.
La modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, rilevante per la disciplina transitoria della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 54, comma 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
La nuova disciplina del vizio motivazionale si applica alle sentenze pubblicate dopo la data indicata.
art. 43 r.d. n. 1736 del 1933
La censura che invoca tale norma non può tradursi in una nuova valutazione del fatto in sede di legittimità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti sufficiente a rendere intelligibile la controversia; in mancanza, è inammissibile.
- Il vizio di motivazione non può essere denunciato secondo il vecchio paradigma dell'"insufficienza" quando si applica la formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. successiva alla riforma del 2012.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito o del fatto.
- La censura relativa al pagamento indebito di assegni deve confrontarsi con la funzione nomofilattica del giudizio di cassazione e non può mirare a una nuova ricostruzione della vicenda probatoria.
- Quando il ricorso è inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.
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