Cassazione Penale, Sentenza n. 17467/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale impugna per l'assoluzione di Claudio Giuseppe Virgilio dall'omicidio di Nicola Villano e per l'esclusione della premeditazione con conseguente rideterminazione delle pene per Conte, Dell'Aversano e Lanza. Sostiene travisamento della prova e vizio di motivazione, ritenendo che le dichiarazioni dei collaboratori e il contesto criminale dimostrino prevedibilità e mandato a eliminare i luogotenenti di Della Volpe (tra cui Villano). Deduce inoltre che non sia stata valutata adeguatamente la confessione e le ammissioni. Cristofaro Dell'Aversano impugna per mancata, carente motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche a lui richieste (dichiarazioni spontanee ammissive, lettera di scuse, lavoro in carcere).
La decisione
Entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili. Per il ricorso del Procuratore Generale la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo relativo a Virgilio perché le condotte evocative addotte dal ricorrente non corrispondono a specifiche contestazioni formulate in imputazione (non si può travalicare la contestazione originaria). Il motivo sulla premeditazione è inammissibile perché la sentenza di merito ha correttamente rilevato l'assenza di individuazione preliminare dell'obiettivo e la prevalenza di circostanze occasionali che neutralizzano la premeditazione; analogamente la doglianza sulla valutazione delle confessioni è infondata perché le ammissioni non qualificano di per sé il dolo in diritto. Il ricorso di Dell'Aversano è inammissibile poiché la negazione delle attenuanti generiche era già motivata in primo grado e la sentenza di appello si integra con quella di primo grado; il giudice d'appello non è tenuto a ripetere argomentazioni già esaminate e disattese dal primo giudice. Conseguentemente è stata disposta la condanna di Dell'Aversano al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.1 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito della esposizione dei motivi di ricorso in Cassazione; richiama la necessità di attinenza e sinteticità delle censure rispetto alla sentenza impugnata
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Consente il ricorso per vizi della motivazione e travisamento della prova; la corte ha ritenuto che i motivi del Procuratore Generale travalicassero la contestazione o non dimostrassero un vizio di motivazione rilevante
Disciplina il concorso di persone nel reato; la sentenza sottolinea che la forma concreta dell'apporto causale deve essere coerente con la contestazione formulata
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e il versamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile
Massime di principio
- In Cassazione non è ammissibile fondare il ricorso su fatti o apporti causali che non corrispondono alle specifiche contestazioni formulate in imputazione: il riesame non può mutare la contestazione sostanziale.
- Per il riconoscimento della premeditazione è necessario sia il requisito ideologico (ferma risoluzione criminosa) sia il requisito cronologico (intervallo apprezzabile per riflettere); la mera pianificazione generale o l'appartenenza a un gruppo che ordina eliminazioni non basta se non vi è individuazione preliminare dell'obiettivo e organizzazione mirata.
- Le dichiarazioni dei collaboratori o le confessioni degli imputati vanno valutate nel loro concreto contenuto e non producono automaticamente la qualificazione giuridica (es. premeditazione) se mancano elementi fattuali specifici che le supportino.
- Il giudice d'appello può integrare e richiamare la motivazione del primo grado; quando l'appello ripropone elementi già valutati e disattesi dal primo giudice, il giudice di appello non è obbligato a ripetere separatamente la stessa argomentazione.
- Una censura processuale che implichi il cambiamento di natura della contestazione (es. trasformare un'apporto di supporto in apporto causale rispetto a un reato diverso da quello contestato) è destinata all'inammissibilità.
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