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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17467/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale impugna per l'assoluzione di Claudio Giuseppe Virgilio dall'omicidio di Nicola Villano e per l'esclusione della premeditazione con conseguente rideterminazione delle pene per Conte, Dell'Aversano e Lanza. Sostiene travisamento della prova e vizio di motivazione, ritenendo che le dichiarazioni dei collaboratori e il contesto criminale dimostrino prevedibilità e mandato a eliminare i luogotenenti di Della Volpe (tra cui Villano). Deduce inoltre che non sia stata valutata adeguatamente la confessione e le ammissioni. Cristofaro Dell'Aversano impugna per mancata, carente motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche a lui richieste (dichiarazioni spontanee ammissive, lettera di scuse, lavoro in carcere).

La decisione

Entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili. Per il ricorso del Procuratore Generale la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo relativo a Virgilio perché le condotte evocative addotte dal ricorrente non corrispondono a specifiche contestazioni formulate in imputazione (non si può travalicare la contestazione originaria). Il motivo sulla premeditazione è inammissibile perché la sentenza di merito ha correttamente rilevato l'assenza di individuazione preliminare dell'obiettivo e la prevalenza di circostanze occasionali che neutralizzano la premeditazione; analogamente la doglianza sulla valutazione delle confessioni è infondata perché le ammissioni non qualificano di per sé il dolo in diritto. Il ricorso di Dell'Aversano è inammissibile poiché la negazione delle attenuanti generiche era già motivata in primo grado e la sentenza di appello si integra con quella di primo grado; il giudice d'appello non è tenuto a ripetere argomentazioni già esaminate e disattese dal primo giudice. Conseguentemente è stata disposta la condanna di Dell'Aversano al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.1 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito della esposizione dei motivi di ricorso in Cassazione; richiama la necessità di attinenza e sinteticità delle censure rispetto alla sentenza impugnata

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per vizi della motivazione e travisamento della prova; la corte ha ritenuto che i motivi del Procuratore Generale travalicassero la contestazione o non dimostrassero un vizio di motivazione rilevante

  • art. 110 cod. pen.

    Disciplina il concorso di persone nel reato; la sentenza sottolinea che la forma concreta dell'apporto causale deve essere coerente con la contestazione formulata

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e il versamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammissibile fondare il ricorso su fatti o apporti causali che non corrispondono alle specifiche contestazioni formulate in imputazione: il riesame non può mutare la contestazione sostanziale.
  • Per il riconoscimento della premeditazione è necessario sia il requisito ideologico (ferma risoluzione criminosa) sia il requisito cronologico (intervallo apprezzabile per riflettere); la mera pianificazione generale o l'appartenenza a un gruppo che ordina eliminazioni non basta se non vi è individuazione preliminare dell'obiettivo e organizzazione mirata.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori o le confessioni degli imputati vanno valutate nel loro concreto contenuto e non producono automaticamente la qualificazione giuridica (es. premeditazione) se mancano elementi fattuali specifici che le supportino.
  • Il giudice d'appello può integrare e richiamare la motivazione del primo grado; quando l'appello ripropone elementi già valutati e disattesi dal primo giudice, il giudice di appello non è obbligato a ripetere separatamente la stessa argomentazione.
  • Una censura processuale che implichi il cambiamento di natura della contestazione (es. trasformare un'apporto di supporto in apporto causale rispetto a un reato diverso da quello contestato) è destinata all'inammissibilità.

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