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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01181/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Il motivo investiva il giudizio di responsabilità e la valutazione delle prove, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e dei fatti accertati nei gradi di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché meramente riproduttiva di doglianze già esaminate dai giudici di merito, diretta a ottenere una nuova e non consentita rivalutazione del materiale probatorio, e comunque generica in quanto non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità discende dalla natura meramente reiterativa e generica dei motivi, incompatibile con il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione dei fatti. Resta ferma, per effetto della decisione di merito confermata, la condanna per il reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La disposizione è richiamata solo per individuare il delitto oggetto del giudizio di legittimità: resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 616 c.p.p.

    La Corte applica la disciplina delle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già valutate nei gradi precedenti senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura è generica quando non individua puntualmente le ragioni dell'errore denunciato e non si misura con gli argomenti posti a base della decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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